Il Tar aveva motivato la propria pronuncia sostenendo che "la posizione giuridica soggettiva azionata dalla Gulisano, benché formalmente indirizzata avverso provvedimenti amministrativi, avesse consistenza di diritto soggettivo". Secondo i giudici del Consiglio di Stato, invece, "visto che il Corecom è un organo amministrativo, trova conferma la giurisdizione del giudice amministrativo per quanto concerne la presente controversia". Gli atti sono stati così rinviati al Tar della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, perché emetta una nuova pronuncia sui ricorsi presentati da Silvia Gulisano. (ANSA).
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