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Fallimento dell’Us,
rinviati a giudizio
i sei imputati

 Il giudice dell’udienza preliminare Maria Rosaria Di Girolamo (cancelliere Paola Mondello) ha rinviato a giudizio le sei persone coinvolte nell’inchiesta su presunti illeciti connessi al fallimento dell’ex società calcistica Us Catanzaro, dichiarata fallita il 15 giugno del 2007. Accogliendo la richiesta del pubblico ministero, il giudice ha mandato i sei accusati al processo, che avrà inizio il 7 ottobre davanti al tribunale collegiale, nel corso del quale dovranno rispondere a vario titolo di truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici e bancarotta fraudolenta patrimoniale. Gli imputati sono ex dirigenti ed ex consulenti della società calcistica fallita: gli imprenditori Claudio Parente, Massimo Poggi e Bernardo Colao, il commercialista Giuseppe Ierace, il consulente d’azienda Domenico Cavallaro, nonchè l’avvocato Gerardo Carvelli. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Armando Veneto, Salvatore Staiano, Antonietta De Niccolò, Astolfo Di Amato e Antonella Canino. La presunta truffa - secondo la ricostruzione dell'accusa - si sarebbe concretizzata nell'incasso risalente a giugno del 2007 di «contributi pubblici» ritenuti indebiti per 3 milioni 410mila euro da parte della Lega Calcio e di 536mila euro da parte della Provincia e del Comune; queste somme, secondo l'accusa, non sarebbero state erogate se i soggetti pubblici avessero avuto contezza della situazione di «decozione patrimoniale» dell'Us, così come viene definita dalla stessa Procura. Alla fine, sempre secondo la Procura, i quasi 4 milioni di euro sarebbero stati distratti in favore degli amministratori, ai danni di creditori e soggetti pubblici eroganti. Tant'è che la Procura aveva chiesto e ottenuto il sequestro preventivo di beni per oltre 6 milioni di euro. Secondo la difesa, le somme indicate dalla Procura non sarebbero qualificabili come "fondi pubblici", derivando dall'asserito rapporto privatistico fra Lega Calcio (ente privato) e società sportiva (in questo caso l'Us Catanzaro) e da contratti di sponsorizzazione sottoscritti con Provincia e Comune. Infatti, per quanto attiene ai contributi degli enti pubblici territoriali (come Comune e Provincia), esso discendono da contratti a prestazioni corrispettive, quali i contratti di sponsor sono, e che traslano l'ente pubblico nell'ambito di esercizio di un negozio di diritto privato. Una tesi, quest'ultima, che ha evidentemente convinto il Tribunale del Riesame che ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo fondato proprio sull'ipotesi di truffa aggravata. Fra l'altro, in apertura di udienza davanti al Tdl i legali hanno depositato i contratti di sponsorizzazione e le relative fatture, con tanto di Iva, degli enti locali mentre per la Lega è stata esibita fattura relativa ai ricavi individuali provenienti dai diritti televisivi e dalle scommesse. Infine, le ipotesi accusatorie sono state già state smentite da pronunce del Tribunale del Riesame e della Cassazione, mentre altre contestazioni di natura contabile erano state ritenute già corrette e pienamente legittime dal Tribunale Civile di Catanzaro.

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