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Risarcimento a ex sindaco
dopo scioglimento

poltrona e fascia sindaco messina

Deve essere risarcito l'ex sindaco di Botricello (Catanzaro), Michelangelo Ciurleo, per i danni subiti a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale da lui guidato, annullato dal Tar con una sentenza poi confermata in appello dal Consiglio di Stato. Lo ha deciso la I sezione ter del Tribunale amministrativo del Lazio. Michelangelo Ciurleo è stato sindaco di Botricello dal maggio 1993 al maggio 2003. Proprio il 3 maggio 2003 fu sciolto il Consiglio comunale per presunti collegamenti con la criminalità organizzata. Provvedimento, questo, annullato dai giudici amministrativi di primo e secondo grado. Fu rimarcata la carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti nella sua adozione "in assenza del necessario presupposto – si legge nell'odierna sentenza - vale a dire di un obiettivo collegamento dei componenti del Consiglio comunale e del Sindaco con la criminalità organizzata". Ciurleo si è rivolto nuovamente al Tar del Lazio per chiedere il risarcimento dei danni, lamentando, tra l'altro, la lesione del diritto alla reputazione, al decoro e all'onore. I giudici hanno ritenuto che lo scioglimento illegittimo ("Quanto all'elemento della colpa in capo dell'Amministrazione, questo si desume proprio dalla circostanza che essa ha adottato un provvedimento di cotanta portata senza prima eseguire tutti gli approfonditi accertamenti richiesti") "ha determinato senz'altro un pregiudizio riferibile ai diritti della personalità del ricorrente – si legge nella sentenza - con specifico riguardo al profilo del diritto alla reputazione ed alla vita di relazione". Il Tar ha anche quantificato il risarcimento, che dovrà essere "pari alla somma del quantum spettante a titolo di emolumenti per il periodo che va dallo scioglimento del Consiglio comunale sino all'esaurimento naturale del mandato di Sindaco, nonché a titolo di indennità di fine mandato". Ciurleo, inoltre, "va ristorato dei danni materiali subiti, per effetto della mancata riscossione dei compensi spettanti per l'espletamento del mandato, comprensivi anche dell'indennità di fine mandato. Tuttavia, stante il mancato concreto svolgimento dell'incarico l'importo deve essere abbattuto della metà".

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