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Venerdì 22 Novembre 2024

Clan Mancuso, condotte criminali ma non cosca di 'ndrangheta

Clan Mancuso, condotte criminali ma non una cosca di 'ndrangheta

Dieci anni di vuoto. Operativo e investigativo. In pratica dal 2003 al 2013 – per il collegio giudicante del Tribunale di Vibo che ha firmato la sentenza a carico di capi e gregari del clan Mancuso di Limbadi, al termine del processo Black money – «il compendio probatorio non ha consentito di provare la persistente operatività della cosca Mancuso nel territorio vibonese». E il fatto di ritenere alcune condotte «inquietanti» e di riconoscere la forte «caratura criminale» di alcuni imputati, non giustificherebbe il reato associativo ma solo singoli comportamenti. Il che tradotto in parole povere significa che ci sono state condotte criminali ma che, nel periodo oggetto di indagini, la famiglia Mancuso non può essere intesa come clan mafioso. Insomma il concetto «clan Mancuso cosca fortemente cosca» sarebbe preistoria.

E proprio la mancanza di prove, rispetto all’arco temporale oggetto di indagini e finito all’esame del Tribunale collegiale, farebbe venir meno il principio secondo il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza a tempo indeterminato. In 450 pagine i giudici Vincenza Papagno (presidente), Giovanna Taricco e Pia Sordetti prendono in esame le varie posizioni degli imputati (nove condannati per reati fine e 12 assolti) – tra cui figurano i fratelli Antonio (Zì ’Ntoni), Pantaleone (alias Vetrinetta, deceduto), Giovanni (detto Billy) e il nipote Pantaleone (alias Scarpuni) – le testimonianze e quanto emerso durante la lunga fase dibattimentale durata tre anni (oltre cento le udienze) e motivano la sentenza emessa lo scorso febbraio. Ma soprattutto i giudici spiegano le ragioni per le quali il reato associativo – fortemente sostenuto dalla pubblica accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto di Cosenza Marisa Manzini – è stato smantellato. E un ruolo fondamentale, per i giudici, è stato proprio quello del «vuoto investigativo... del totale vuoto probatorio» che avrebbero caratterizzato un decennio. Scendendo nello specifico ai sei anni compresi tra il 2003 e il 2009 si imputa il «vuoto investigativo» tale da non consentire di capire e di provare «se e quali condotte siano state assunte dal gruppo o dal resto del gruppo per preservare l’operatività della cosca». Pertanto, «non emergendo in alcun modo» le dinamiche di tali condotte, «non si è potuto osservare neanche» al momento della scarcerazione dei “capi storici” della cosca «un recupero dei contatti tra i vari supposti partecipi o una qualche vicinanza tra gli stessi che possa far pensare a una ripresa, concordata e programmata, delle attività illecite». Inoltre la «mancanza di relazioni tra i vari imputati» determinata anche dai lunghi periodi di detenzione, dalle misure di prevenzione adottate e dagli accorgimenti presi dagli stessi per non essere intercettati avrebbero determinato a loro volta «un totale vuoto probatorio in relazione ai contatti tra gli imputati, tra i capi in primo luogo e tra questi e gli altri partecipi, che non è stato colmato dai controlli e dalle intercettazioni...In assenza di tali contatti – scrivono i giudici – è davvero arduo ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli imputati abbiano posto in essere azioni illecite in esecuzione di un programma comune e condiviso e non piuttosto per perseguire singoli ed egoistici interessi criminali».

Anche gli scontri all’interno della cosca – le varie articolazioni erano già emerse nell’operazione Dinasty – alcuni «estremamente cruenti» inciderebbero nella valutazione dell’inesistenza del reato associativo. Perché gli scontri si sarebbero «incancreniti e cristallizzati arrivando a determinare – evidenziano i giudici – la totale indifferenza e l’assenza di rapporti tra i vari componenti della famiglia». In altre parole se la sentenza Dinasty ha ritenuto irrelevanti tali conflitti ai fini della prova dell’unitarietà del gruppo «non si può trasferire acriticamente tale considerazione, legata al contesto associativo fotografato con l’indagine Dinasty nel presente processo, scontandosi qui il decorso di un decennio dai fatti accertati nella prima indagine e, di conseguenza, non potendosi dimenticare gli sviluppi che i hanno avuto i vecchi contrasti».

La “fantandrangheta” e le considerazioni di Pantaleone Mancuso “Vetrinetta” (deceduto) intercettato nel casolare che riteneva a prova di bomba. E per il boss defunto la ’ndrangheta «non esiste più». C’era una volta a Limbadi, a Nicotera e a Rosarno «mò è rimasta la massoneria, che hanno le stesse regole e quei quattro stolti che ancora credono alla ’ndrangheta...È finita la ’ndrangheta – diceva ancora Vetrinetta a un imprenditore suo interlocutore – vedi quel cornuto di giudice là quello della jonica...fa libri sulla ’ndrangheta». E all’osservazione dell’imprenditore sul fatto che il magistrato ne parlasse «sempre con rispetto» il boss ribatteva: «Sì ma sempre...sempre...ti prendi trenta euro ogni libro per scrivere cazzate della ’ndrangheta...Perché la vera ’ndrangheta non è quella che dicono...».

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