Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in esito all’udienza svoltasi il 5 febbraio 2021, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato dall’Azienda Ospedaliera di Catanzaro nei confronti di Villa S. Anna SpA di Catanzaro sul "presunto" credito di 4.605.133,57 euro reclamato (per acquisto sangue ed emoderivati) nonostante fosse stata stipulata "transazione" pienamente ottemperata. Lo ha comunicato all'azienda il legale di fiducia, l’avvocato Alfredo Gualtieri.
«L’odierna pronuncia in merito alla vicenda, spesso enfatizzata e scientemente strumentalizzata per altri scopi, dimostra - si legge in una nota a firma di Gianni Parisi per il Cda di S. Anna Hospital - come la condotta del S. Anna sia stata aderente alla norma e che, semmai, temerarie e foriere di danno erariale sono le condotte dei promotori di dette azioni. Nello specifico si rammenta che la vertenza riguardava la fornitura da parte dell’A.O. anni 2001-2006 per l’importo complessivo di euro 2.555.535 di prodotti emoderivati oggetto di specifica pronuncia del Tribunale Civile di Catanzaro del 6/11/2012. Nelle more del giudizio veniva stipulata tra Villa S. Anna SpA e l’A.O. “Pugliese Ciaccio” un atto di pre-intesa poi trasformatosi nella definitiva scrittura privata di transazione sottoscritta in data 16 giugno 2014. Il contenuto dell’atto di transazione è stato regolarmente e correttamente adempiuto, tutti i pagamenti previsti sono stati regolarmente effettuati dal S. Anna, comportando l’abbandono dei giudizi pendenti da parte del legale dell’Azienda Ospedaliera per cessata materia del contendere. Inopinatamente ed in maniera palesemente arbitraria, pur in presenza del citato accordo transattivo, in data 11 settembre 2020 l’Azienda Ospedaliera notificava al S. Anna atto di precetto per la somma di € 4.605.133 (!?). Sorvolando, al momento, sull’ipotesi di atteggiamenti chiaramente vessatori nei confronti del S. Anna Hospital, si intende, oggi, richiamare il contenuto della pronuncia della Prima Sezione Civile Tribunale di Catanzaro laddove considera che "…risulta documentazione attestante tanto l’avvenuta stipulazione della predetta scrittura privata quanto i pagamenti eseguiti dall’opponente in adempimento della medesima, per il complessivo imposto in essa dedotto". Ciò al fine di rendere una comunicazione chiara e puntuale dei fatti come realmente accaduti».
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