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Vittoria di una disabile catanzarese neo assunta sul Ministero della Giustizia

Nell’amministrazione pubblica la tutela della salute del neo assunto viene prima del vincolo di permanenza quinquennale nella prima sede. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del Tribunale di Palermo con una sentenza che costituisce un’importante vittoria per una lavoratrice catanzarese e un rilevante precedente di giurisprudenza. L’art. 35 del decreto legislativo 165/2001 prescrive che i lavoratori vincitori di concorso pubblico permangano inderogabilmente nella sede di prima assegnazione per almeno un lustro («i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi»). Alla base del decreto il contenimento del fenomeno di migrazione dei lavoratori più giovani verso le sedi più ambite.

La scorsa settimana il Tribunale di Palermo in sede cautelare (confermata in sede di reclamo) ha però dato ragione a una lavoratrice catanzarese disabile, patrocinata in entrambe le fasi dagli avvocati Danilo Colabraro e Carlofernando Parisi, rilevando come nel bilanciamento degli interessi in gioco, sull'obbligo di permanenza quinquennale prevalga il diritto alla salute dell’individuo. Il giudice ha sostanzialmente chiarito che la Legge 104/92 è speciale rispetto alla normativa generale e su quest'ultima è destinata a prevalere. Nessuna ragione, allora, tra quelle addotte dal Ministero della Giustizia, avrebbe potuto legittimamente impedire il trasferimento richiesto, anche alla luce della disponibilità dei posti presso le sedi di Catanzaro. Un diniego ostinato al quale il Tribunale di Palermo ha posto rimedio. Finalmente la lavoratrice potrà coniugare il proprio diritto al lavoro con il proprio, sacrosanto, diritto alla salute.

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