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"Non ampliare la discarica di Crotone", ma la sentenza del Tar arriva con due anni di ritardo

Il Tar Calabria ha accolto il ricorso di un gruppo di cittadini e associazioni ambientaliste contro l’ampliamento della discarica privata di Crotone. Solo che la sentenza, pubblicata il 22 luglio, è arrivata con due anni di ritardo, quando la discarica del gruppo Vrenna è ormai stata già ampliata secondo le disposizioni impartite dall’ordinanza numero del 7 settembre 2019 firmata dall’allora presidente della Regione Mario Oliverio, per far fronte all’emergenza rifiuti.

Con quell'atto si stabiliva che la discarica privata di Crotone dovesse smaltire i rifiuti provenienti dalle altre province calabresi non essendo disponibili in Calabria altri impianti. Per questo l’ordinanza disponeva un ampliamento della volumetria fino al raggiungimento di 120.000 tonnellate di rifiuti conferiti. Nell’immediatezza i cittadini di Cutro e Papanice e le associazioni ambientaliste - assistiti dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti - avevano fatto ricorso contestando principalmente l’abuso dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente poiché, sostenevano, il collasso del sistema della gestione dei rifiuti non era più un’emergenza in quanto era prevedibile da tempo visto che la situazione perdurava ormai da 4 anni.

Il Tar, nell’immediatezza del ricorso, non aveva concesso la sospensiva ritenendo prioritari gli interessi pubblici riguardo allo smaltimento. Dopo due anni, però, è entrato nel merito annullando per eccesso di potere e carenze istruttorie il punto dell’ordinanza che disponeva l'ampliamento. Una decisione che, anche se tardiva, secondo i giudici amministrativi deve essere tenuta in conto dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del suo potere poiché l’ordinanza per motivi contingibili e urgenti non può essere usata per sopperire a inadempimenti della pubblica amministrazione.

"L'ordinanza - si legge nella sentenza - con la quale, in sostanza, l’ampliamento (sostanzialmente definitivo) della discarica è dichiarato come imposto dalla necessità di sopperire ai prolungati inadempimenti dei soggetti parimenti investiti di specifici adempimenti, è stata anzitutto adottata in assenza del requisito di contingibilità, da intendersi quale mancanza di ordinari rimedi predisposti a livello normativo o impossibilità di farvi ricorso». Il Tar ha accolto anche la contestazione della carenza istruttoria in quanto dagli atti allegati all’ordinanza «non si evince alcun approfondimento specifico della compatibilità delle implicazioni ambientali».

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