Si è celebrata il 20 marzo dinanzi al Tribunale di Catanzaro - giudice Dott.ssa Giada Maria Lamanna - l’udienza conclusiva del processo a carico di V.P., cittadino originario di Borgia (CZ), imputato del reato di ricettazione.
V.P., fermato dalle Forze dell’Ordine alla guida del proprio veicolo e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato infatti trovato in possesso di un fucile a doppia canna semiautomatico, senza marca, che a seguito di controllo in banca dati è risultato essere stato di proprietà di un cittadino di San Floro, ormai deceduto.
Gli eredi del legittimo proprietario, allertati dalla Polizia Giudiziaria, provvedevano, pertanto, a sporgere, in data 25 ottobre 2015, formale denuncia per il reato di furto in appartamento atteso che, come precisato dalla denunciante I.F., il fucile, almeno fino al 2006, si trovava appeso al muro di un ripostiglio di proprietà del proprio nonno. Le dichiarazioni della persona offesa venivano confermate altresì dalla di lei sorella sentita in data 16 novembre 2015.
L’attenta lettura degli atti acquisiti in fase di indagine, unitamente alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, consentivano di stabilire quindi, in maniera incontrovertibile, che nonostante la denuncia portasse la data del 25.10.2015 l’arma, in verità, era stata sottratta dall’abitazione della persona offesa nel lontano 2006 e che non era possibile individuare, neppure in maniera approssimativa, il momento consumativo del reato di ricettazione contestato all’odierno imputato, ovvero il momento in cui V.P. avesse acquistato, ricevuto od occultato il fucile, come richiesto dall’art. 648 c.p.
Sulla scorta di questi elementi, l’avv. Gregorio Casalenuovo, difensore di V.P., ha sollevato, durante la sua discussione una argomentazione in punto di diritto chiedendo l’assoluzione del proprio assistito per intervenuta prescrizione del reato di ricettazione atteso che, come sostenuto dalla Suprema Corte, in caso di mancanza di prova certa in merito al momento consumativo del reato di ricettazione, quest’ultimo deve essere individuato, ai fini dell’accertamento del termine prescrizionale, nell’immediata prossimità della data di commissione del reato presupposto (nel nostro caso, del presunto furto in appartamento avvenuto nel 2006), in applicazione del principio del favor rei.
Nonostante il termine prescrizionale del reato di ricettazione sia, quindi, in via ordinaria, pari ad 8 anni il giudice, al termine della camera di consiglio, ha ritenuto di dover aderire alla tesi dell’avv. Casalenuovo, emettendo una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di V.P. in ordine al reato a lui ascritto, riservando la motivazione nel termine di 45 giorni.
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