Il condominio Helios non dovrà essere demolito. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo, accogliendo il ricorso presentato dall’amministratore condominiale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca De Munda. Il Tar ha annullato l’ordinanza di demolizione, emessa il 9 novembre scorso dal Comune di Borgia, che non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha impugnato l’atto dell’ufficio tecnico che aveva ordinato la demolizione di alcune opere realizzate all’interno del complesso condominiale in assenza di permesso a costruire, consistenti in opere di urbanizzazione primaria quali la bitumazione delle strade, il posizionamento di una barra elettrica di ingresso e il posizionamento di strumenti di illuminazione. Nell’ordinanza, il Comune aveva dichiarato che, a seguito di alcuni sopralluoghi, era stato possibile definitivamente accertare che all’interno del villaggio Helios erano state abusivamente realizzate opere di urbanizzazione primaria per le quali occorreva il preventivo rilascio del permesso a costruire. Inoltre, il Comune aveva riferito che le particelle interessate dalle opere di urbanizzazione abusive risultassero in capo alla famiglia Mazza (non costituita in giudizio), sebbene fossero nella disponibilità dei condomini che avevano anche dato mandato all’amministratore condominiale di intraprendere un’azione di usucapione. Il legale del villaggio Helios si è opposto all’ordinanza, chiedendone l’annullamento per una serie di motivi che, secondo il ricorrente, la renderebbero illegittima. È stata contestata la violazione della normativa rispetto all’individuazione del destinatari del provvedimento di demolizione, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, con particolare riferimento all’esistenza di presunti vincoli di inedificabilità sull’area in analisi, all’individuazione delle opere ritenute abusive, nonché al ruolo rivestito dal condominio nella realizzazione delle opere stesse. I giudici amministrativi hanno ritenuto che il ricorso sia fondato, in quanto il condominio non sarebbe né proprietario delle parti comuni dell’immobile sulle quali sono state le opere ritenute abusive, né il materiale esecutore dei presunti abusi edilizi. Il Tar ha sottolineato che la normativa individua nel proprietario e nel responsabile dell’opera abusiva i destinatari dell’ordinanza di demolizione. «Un condominio, in quanto tale - scrivono i giudici - non può essere ricondotto a tali figure. Secondo un orientamento ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza, infatti, il condominio deve ritenersi un mero ente di gestione, privo di una personalità autonoma e distinta da quella dei singoli condomini. Nel caso di specie le opere ritenute abusive insistono su parti comuni di un condominio, le quali sono oggetto di proprietà comune dei singoli condomini. Il condominio non può, quindi, essere considerato proprietario delle stesse. L’ordine rivolto al condominio risulta così illegittimo, in ragione del difetto di legittimazione passiva dello stesso con riguardo alla repressione degli abusi edilizi».