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Crotone, bonifica degli ex siti industriali. Edison: "Non spetta a noi"

La Provincia ritiene la multinazionale corresponsabile dell’inquinamento di 4 aree. L’Ente intermedio le ha intimato il ripristino ambientale dei suoli. L’azienda : «L’istruttoria inesatta. Il provvedimento è illegittimo»

«Il provvedimento è illegittimo». Con questa motivazione la società Edison ha chiesto al Tar di Catanzaro di annullare l'ordinanza con la quale, il 14 giugno scorso, la Provincia ha imposto alla multinazione (ed anche a Eni Rewind, sebbene in minima parte) di eseguire gli «interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale» delle «acque di falda» e dei «suoli e dei sottosuoli» delle 4 aree industriali dismesse ricomprese nel Sin di Crotone-Cassano-Cerchiara: ex Fosfotec, ex Agricoltura, ex discarica di servizio di Farina Trappeto ed ex Sasol-Kroton Gres 2000 Industrie ceramiche. L'ente intermedio ritiene la multinazionale «responsabile dell'inquinamento» dei siti contaminati. Lo ha messo nero su bianco dopo aver «ricostruito i vari passaggi societari» caratterizzati da «cessioni di rami d'azienda, fusioni e incorporazioni», oltre ai «cicli di produzione» legati «all'inquinamento» delle zone «relativamente alla proprietà che negli anni ha svolto attività nelle aree».

Si spiega così la decisione di Edison di rivolgersi ai giudici amministrativi per mettere uno stop all'obbligo di bonifica disposto dal Palazzo di via Mario Nicoletta. Per quanto riguarda l’area ex Agricoltura, si legge nel reclamo firmato dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Wladimiro Troise Mangon, «la frettolosità e la superficialità dell’istruttoria condotta dalla Provincia» ha portato ad indicare l’impresa «come corresponsabile dell’inquinamento dell’area», nonostante dall'«istruttoria fossero emerse inesattezze, incongruenze e lacune tutt’altro che trascurabili e sicuramente non idonee a dimostrare la responsabilità» di Edison «per l’inquinamento dell’area». Sul sito ex Fosfotec: «L’illegittimità del provvedimento», è scritto nel ricorso, deriva «dalla pretesa di imporre» all'azienda «la responsabilità per presunti fenomeni di inquinamento verificatisi in tempi remoti e certamente prima del 1997».

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