Il Fondo di garanzia vittime della strada non ritiene di dovere risarcire i familiari delle vittime del naufragio di Cutro. È quanto è emerso oggi in Tribunale, a Crotone, in apertura della seconda udienza del processo a carico dei presunti scafisti della «Summer Love», l’imbarcazione che il 26 febbraio scorso naufragò a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro causando la morte di 94 persone, 35 dei quali bambini, oltre ad una decina di dispersi. In aula è stato l’avvocato Francesco Colotti, presente in rappresentanza di Giulia Bongiorno, legale del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ad opporsi alla citazione in giudizio avanzata dai difensori dei familiari delle vittime, sostenendo che il natante colato a picco dopo avere urtato una secca, non era stato utilizzato per diporto, né adibito a trasporto pubblico e, per questo motivo, non può essere assoggettato al Codice delle assicurazioni. Il Codice regola l'intervento del Fondo, istituito presso la Consap, che ha lo scopo di coprire i risarcimenti alle vittime anche per incidenti nautici di imbarcazioni che hanno obbligo di assicurazione. A decidere sulla richiesta di esclusione sarà adesso il Tribunale, presieduto da Edoardo D’Ambrosio. Il collegio ha disposto il rinvio dell’udienza proprio per poter esaminare la richiesta di estromissione del Fondo. I legali di parte civile, Francesco Verri e Barbara Ventura, che aveva presentato la richiesta di citazione in giudizio del Fondo di garanzia, hanno ribadito la loro posizione. «Credo che lo Stato - ha sostenuto Verri - dovrebbe assumere una posizione diametralmente opposta, costituendosi ed assumendosi le proprie responsabilità, perché quel natante, non assicurato, ha potuto liberamente navigare nelle nostre acque finché non è naufragato su quella secca. Lo Stato - ha aggiunto il legale - doveva fare rispettare la legge, cosa che non ha fatto. Lo stesso Stato, però, ha obblighi solidaristici e quindi precisi doveri. Per questo ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali o nautici. Il fatto che l’imbarcazione fosse destinata al traffico di esseri umani non esclude l’intervento del Fondo di garanzia. La normativa che concede il fondo non si applica solo al fatto colposo ma anche al fatto colposo che deriva da una condotta dolosa». «Non ci si può soffermare - ha detto, da parte sua, l'avvocato Ventura - ad un’interpretazione letterale delle norma e non ci sono precedenti. Riteniamo, però, che ci siano tutti i presupposti affinché il Fondo di garanzia e la compagnia assicuratrice designata possano essere parte di questo giudizio. Perché lo Stato poteva intervenire e non lo ha fatto».