Un nuovo tassello si aggiunge all’intricata vicenda connessa con il rilascio provvisorio delle concessioni demaniali a Soverato. Dopo il respingimento dell’istanza cautelare del Consiglio di Stato, il Tar si esprime sul ricorso più specifico che le tre aziende (che avevano impugnato tutte le ordinanze rilasciate nella cittadina soveratese) avevano presentato contro i concessionari di cui avevano chiesto di ottenere la concessione e il Comune di Soverato che l’aveva rilasciata in via temporanea. A tracciare la strada per i concessionari di Soverato di cui era stato dichiarato cessato ogni diritto di prelazione sulle concessioni future, era stato lo stesso tribunale regionale il quale aveva “suggerito” all’ente soveratese l’applicazione dell’istituto della concessione provvisoria. Un punto questo ancora in sospeso davanti al Consiglio di Stato, ma nel frattempo in un ricorso distinto è il Tar a ribadire la sua posizione. «Considerato che dal contenuto dell’articolo 10 – spiegano i giudici amministrativi – primo comma, d.P.R. n. 328 del 1952 si ricava che la concessione demaniale provvisoria postula quale presupposto per il suo rilascio che il richiedente rivesta la qualità di concessionario uscente e che appare pacifico che la ricorrente non risultava titolare di una precedente concessione, per cui difetta il riferito presupposto, la cui mancanza risulta riferibile anche alle altre due ricorrenti, anche a volere prescindere dal sopra rilevato difetto di interesse; e considerato che le ricorrenti non possono ricevere alcun vantaggio, neppure mediato e indiretto, da un eventuale annullamento delle concessioni rilasciate in favore delle controinteressate, per cui appare prospettabile al riguardo un difetto di interesse; il ricorso si presenta privo di una apprezzabile parvenza di fondatezza». Da qui il mancato accoglimento dell’istanza cautelare e la condanna per i ricorrenti delle spese di giudizio.