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Lunedì 25 Novembre 2024

Incompatibilità, assolto il consigliere comunale di Lamezia Ruggero Pegna

Il fatto non costituisce reato. Si è concluso così, dopo cinque anni di udienze, la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il consigliere comunale Ruggero Pegna, accusato di non aver dichiarato il vero nella dichiarazioni che attestano le eventuali incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il giudice del Tribunale lametino, Maria Giulia Agosti, ha infatti assolto l’ex candidato a sindaco, indagato perchè nell’autocertificazione del 20.12.2019 indirizzata al Comune di Lamezia avrebbe «attestato falsamente di non trovarsi nelle condizioni ostative di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di consigliere comunale», dichiarando in particolare di «non avere debiti pendenti nei confronti dell’Ente, risultando, al contrario a quella data, debitore verso il comune di Lamezia, per omesso versamento dell'Imu e della Tari per un totale di 286 euro, nonché destinatario di quattro cartelle esattoriali per un importo complessivo di 3.333,88 euro, per omesso pagamento dell'Imu e della Tari, di cui richiedeva la rateizzazione in data 19.12.2019 e che terminava di pagare solo in data 16.07.2020». Un’ipotesi accusatoria scaturita da numerose denunce/querele formalizzate da Vincenzino Ruberto, primo dei non eletti d e dalla successiva attività di indagine da parte della Guardia di Finanza. Tuttavia, le conclusioni cui sono pervenuti gli Agenti, non sono in alcun modo condivisibili per tutti i seguenti motivi. Nella memoria difensiva, l’avvocato Tiziano Lio ha spiegato come Ruggero Pegna, nel momento in cui ha reso l'autocertificazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità non aveva, come non ha tutt'ora, alcun debito certo, liquido ed esigibile, nei confronti del Comune di Lamezia Terme. Tanto egli ha dichiarato nella più totale buona fede e nell'assoluta convinzione che ciò fosse (come in effetti è) perfettamente corrispondente al vero. Ciò in quanto egli non è proprietario di alcun immobile (ciò esclude che possa essere considerato soggetto passivo rispetto all'IMU), mentre per l'immobile ove egli risiede, sono regolarmente pagate dalla proprietà sia l'Imu che TARI. Quest'ultima imposta, peraltro, ai sensi del regolamento comunale, la TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Poiché l'onere è stato assolto dalla proprietà dell'appartamento ove Pegna risiede, viene meno l'obbligazione al tributo nei confronti dell'Ente. Tali concetti sono già stati più volte esplicitati, anche per il tramite dello scrivente difensore, direttamente nei confronti dell'Ufficio Tributi del Comune, anche mediante l'esibizione di documenti che stranamente non risultano acquisiti agli atti di indagine. Al contrario, sia l'Ente che gli Agenti procedenti, hanno ritenuto non valida la rinuncia all'eredità del Pegna rispetto agli immobili in testa al defunto padre, sull'errato assunto che egli avrebbe stipulato una compravendita in data 31.01.2017, dimostrando così di avere implicitamente accettato l'eredità precedentemente rinunciata. Orbene, visionando l'atto che si offre in produzione, si potrà agevolmente evincere che l'atto notarile rogato in Lamezia Terme il 30.01.2017 dal Notaio Brunella Fabiano, Rep. n. 4771, è stato erroneamente descritto come “atto di compravendita”. In realtà si tratta di un semplice atto rispetto al quale Pegna, già rinunciatario rispetto all'eredità del defunto padre Pegna Antonio, è intervenuto al solo fine di riconoscere la firma, apposta dal padre sull'originario atto di compravendita stipulato in data 5 novembre 1986 e sopra meglio descritto. Si allega copia integrale della missiva inviata al Comune di Lamezia Terme, con i relativi allegati, stranamente non trasmessa dall'Ente e non acquisita dagli Agenti che hanno svolto le indagini. Per quanto attiene i pagamenti eseguiti da Pegna successivamente alla dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, si potrà notare che nella missiva a firma del sottoscritto difensore è stato specificato che i versamenti venivano effettuati con riserva di ripetizione delle somme, a fronte dell'indisponibilità dell'Ente ad annullare i tributi infondatamente richiesti. Tant'è che successivamente al pagamento, Pegna ha adito la competente Commissione Tributaria al fine di vedere annullata la pretesa del Comune di Lamezia Terme ed ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato. Il Tribunale penale lametino, con la sentenza di assoluzione, ha finalmente posto fine all'annosa vicenda di esposti e denunce nei miei confronti, iniziate dopo le elezioni comunali del 2019 dal candidato Vincenzino Ruberto per prendere il mio posto in Consiglio comunale.

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