Catanzaro, Crotone, Vibo

Giovedì 18 Settembre 2025

Il Tar dà ragione al Comune di Dasà: respinto l’ultimo ricorso Aterp

Si conclude tre a zero a favore del Comune di Dasà la diatriba contro l’Aterp sulla vicenda dello stabile di case popolari incendiatosi fortuitamente a inizio 2020. Con ordinanza (484 del 17 settembre 2025), infatti, il Tar ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata da Aterp Calabria, rappresentata dagli avvocati Domenico Colaci (esterno) e Paolo Petrolo (dell’avvocatura dell’Azienda), avverso l’ordinanza sindacale di demolizione o ripristino di un immobile pericolante. L’azienda di edilizia popolare, pertanto, è risultata soccombente anche nel terzo ricorso (483 - 2025, integrato da motivi aggiuntivi), che aveva intentato contro un’ordinanza dell’immobile (n.1 del 17.02.2025) emessa dal sindaco, Raffaele Scaturchio, per rimediare allo scempio determinato da quel nefasto evento, sia a livello di sicurezza per l’incolumità pubblica che di degrado ambientale (per il consequenziale proliferare di flora e fauna selvatiche e l’accumulo di rifiuti propri di luoghi in stato di degrado e abbandono). Il risultato conseguito – Commenta Scaturchio, ringraziando il proprio avvocato (Francesco Izzo) per la competenza e la dedizione - rappresenta l’ennesima conferma del lavoro corretto e trasparente svolto dall'Amministrazione comunale di Dasà e testimonia la solidità giuridica dell’azione amministrativa, conforme ai principi di legalità e tutela dell’interesse pubblico. Con l’auspicio che: «questa decisione definitiva possa considerarsi conclusiva della controversia e che si ottemperi in tempi celeri all’ordinanza sindacale, consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza per la comunità». Ricapitolando: contro tale ordinanza l’azienda aveva fatto un primo ricorso al Tar, perso (ordinanza 276 – 2025, del 5/06/2025, prima sezione del Tar Calabria su ricorso - 483/2025); non paghi del responso gli avvocati dell’azienda avevano presentato un successivo appello al Consiglio di Stato (per la sospensiva della stessa ordinanza), respinto anche questo (il 28 agosto dalla quinta sezione); contestualmente era stato presentato ulteriore ricorso al tribunale amministrativo (quello di cui trattasi, con ulteriori memorie), rivolto sia contro il comune, per alcune manchevolezze nella propria azione (ordinanza), contestando in particolare l’ordine di demolizione, sia contro l’Asp, che aveva emesso una propria relazione (27724) sul medesimo argomento, contestata da Aterp perché, tra l’altro, considerata illegittima. Respinto anche questo dal Tar (ordinanza 484/2025 del 17/09/2025) che, compensate le spese, così argomenta: l’impugnata ordinanza contingibile e urgente prevede la facoltà della ricorrente di mettere in sicurezza l’immobile in alternativa alla sua demolizione; il quadro non appare significativamente mutato rispetto alla precedente pronunzia cautelare, restando integra la possibilità di ripristino (come segnalato in sede di pronunzia di appello cautelare). Altrimenti detto, come auspicato da Scaturchio: l’Aterp può, con i dovuti criteri, ripristinare l’immobile o, in alternativa, demolirlo e costruirne un altro ex novo. Sono trascorsi già 5 anni, e molti di coloro che vi abitavano sono ancora in affitto.

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