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Squillace: «La vittoria di Zofrea è legittima». Il Tar rigetta il ricorso della Mungo

Definito il procedimento amministrativo sulle elezioni di giugno 2024. L’attuale sindaco è uscito vincente nelle urne per soli 10 voti di scarto. La candidata arrivata seconda aveva contestato presunte irregolarità

È stato respinto dal Tar della Calabria il ricorso elettorale con cui, nello scorso mese di luglio, la candidata a sindaco (poi sconfitta da Zofrea) Anna Maria Mungo, della lista “Progetto Squillace”, chiedeva la verifica della legittimità o meno delle operazioni per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Squillace svoltesi l’8 e il 9 giugno 2024.

Le amministrative come è noto sono state vinte dalla lista “Siamo Squillace” con uno scarto di soli 10 voti sulla lista guidata da Mungo, ed è risultato eletto Enzo Zofrea alla carica di sindaco.
La ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Pullano, nel ricorso aveva richiesto l’annullamento del verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali con il quale «è stato illegittimamente ed erroneamente proclamato Zofrea alla carica di sindaco e proclamati i consiglieri comunali; dei verbali delle operazioni elettorali relative alle sezioni 1, 2 e 4; delle operazioni elettorali con conseguente rinnovo delle stesse; e, in via gradata, del risultato delle elezioni, con conseguenziale rinnovo delle operazioni elettorali, limitatamente alle sezioni 1, 2 e 4 per le quali il risultato elettorale risulta illegittimo».

Il Tar invece ha accolto le tesi dell’amministrazione comunale, rappresentata in giudizio dall’avvocato Oreste Morcavallo, e dei consiglieri di maggioranza, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Pitaro. In particolare, la ricorrente, fra l’altro, prospettava l’illegittimità degli atti in quanto le consultazioni elettorali sarebbero state caratterizzate da gravissime irregolarità e illegittimità, inerenti al conteggio delle schede e alle operazioni di voto e di scrutinio, che avrebbero determinato un esito alterato per il tramite del sistema della cosiddetta “scheda ballerina” che priva gli elettori della libera espressione del voto e della sua segretezza. Mungo nel suo ricorso sosteneva inoltre, che dall’esame del verbale della sezione n. 1 erano emersi una serie di incompletezze che avrebbero inciso sulla genuinità dei dati e, con riguardo al verbale delle sezioni n. 2 e n. 4 rilevava alcune alterazioni.

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