Confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e due mesi di reclusione nei confronti di un insegnante che sulla spiaggia di Crotone, dove era andato per fare il commissario d'esame per le prove di maturità, aveva molestato una ragazzina di quindici anni mentre la minorenne faceva il bagno nel mare, con la scusa di insegnarle a usare la maschera da sub.
Senza successo la difesa del docente, Claudio F. (classe 1952), ha contestato le sentenze conformi emesse in primo grado dal Gup del Tribunale di Crotone nel 2014, e poi dalla Corte di appello di Catanzaro nel 2018. Il verdetto definitivo di colpevolezza è stato notificato anche al Miur, come amministrazione dalla quale il prof dipende. I legali del prof - avvocati David Brunelli e Gregorio Barba - hanno inoltre contestato anche la costituzione di parte civile della mamma della ragazzina, anche lei sulla spiaggia il giorno della molestia a sfondo sessuale, sostenendo che se il fatto era accaduto voleva dire che lei aveva mancato nel sorvegliare adeguatamente sulla figlia.
L'obiezione è stata bocciata dalla Cassazione che ha replicato che "la condotta illecita dell'imputato ha avuto ripercussioni negative sia per l'adolescente, destinataria diretta delle avances del prof, sia per sua madre Giulia C., sebbene in quest' ultimo caso in via mediata, e non appare ravvisabile in capo a quest'ultima un difetto di vigilanza della figlia ostativo al riconoscimento della pretesa risarcitoria". Secondo gli 'ermellini' - sentenza 43414 - "non si può certo esigere che la madre dalla spiaggia esercitasse un controllo ravvicinato sulla figlia all'epoca quindicenne, anche quando costei era intenta a fare il bagno in mare".
Inizialmente il prof aveva rivolto dei complimenti all'adolescente e poi le aveva preso a molestarla con violenza anche quando la ragazzina si era divincolata, riuscendo alla fine ad uscire dall'acqua. A confermare il racconto, c'è stato il riscontro di un amico della ragazzina presente ai fatti. Ad avviso degli 'ermellini', è escluso che la ragazza "possa aver equivocato i gesti del prof. Claudio F., non solo perché gli stessi sono stati preceduti da vari apprezzamenti fisici, ma soprattutto perché i toccamenti seppur fugaci sono stati comunque reiterati e invadenti, al punto da spingere la ragazzina a uscire dall'acqua per porre fine a quella situazione".
All'imputato sono state negate le attenuanti generiche "per la reiterazione degli atti invasivi della altrui libertà sessuale e per la giovane età della vittima", a fronte del quale nulla conta la sua condizione di incensurato. Gli è stata concessa solo l'attenuante della minor gravità del fatto e la sospensione condizionale della pena.
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