Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

'Ndrangheta di Cutro in Emilia, condanne ridotte al processo d'appello

Tiene anche nel secondo grado di giudizio lo scenario accusatorio disegnato dalla Procura antimafia di Bologna che peraltro ha già trovato conferme in sentenze passate in giudicato

Il processo Aemilia contro la 'ndrangheta cutrese in Emilia

Condanne ridotte al processo d'Appello contro la 'ndrangheta cutrese in Emilia, ma tiene anche nel secondo grado di giudizio lo scenario accusatorio disegnato dalla Procura antimafia di Bologna che peraltro ha già trovato conferme in sentenze passate in giudicato. La Corte d'Appello di Bologna conferma in pratica la presenza e il radicamento sulle due sponde del Po di una cosca di 'ndrangheta emiliana, legata a doppio filo alla cosca madre dei Grande Aracri di Cutro.  Novantuno le condanne emesse e 27 le pronunce assolutorie dopo un appello-maratona  ospitato in un'aula bunker realizzata nel carcere della "Dozza". Centodiciotto gli imputati nel giudizio di secondo grado del rito ordinario del procedimento scaturito dalla maxinchiesta venuta alla luce nel gennaio del 2015 con 117 arresti in tutta Italia, in concomitanza dei blitz delle inchieste gemelle Kyterion (della Dda di Catanzaro) e Pesci della Procura antimafia di Brescia contro i tentacoli della super-cosca guidata da Nicolino Grande Aracri, in carcere ad Opera in regime di 41/Bis.

Coinvolto Iaquinta

>Il nome che più di altri balza agli occhi nel procedimento di oggi è quello del campione del mondo Vincenzo Iaquinta: anche se la sua posizione (una violazione minore della legge sulle armi) è davvero marginale nel processo. Ma sta di fatto anche anche in Appello l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale si è visto confermare la condanna a due anni inflitta in primo grado per un’irregolarità nella custodia di armi. Unica concessione: i giudici hanno per lui disposto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Più pesante invece la condanna subita dal padre del calciatore, l’imprenditore Giuseppe Iaquinta, che a Reggio Emilia era stato condannato a 19 anni per associazione mafiosa, in appello ha avuto una riduzione di pena con i giudici che gli hanno inflitto tredici anni di reclusione.

I "big"

Tra i condannati, c'è uno dei presunti capi della cosca calabro-emiliana, Michele Bolognino,  originario del Reggino condannato a 21 anni e tre mesi, mentre Gaetano Blasco, altro presunto esponente del clan dei cutresi in Emilia, è stato condannato a  22 anni e 11 mesi. Tra gli altri accusati di associazione mafiosa, c'è anche Eugenio Sergio condannato in Appello a 13 anni e 8 mesi. Giuseppe e Palmo Vertinelli a loro volta, sono stati rispettivamente condannati a  16 anni e 4 mesi il primo; a 17 anni e 4 mesi il secondo.

Tutti gli imputati

  1. AIELLO Giuseppe:

esclude l'aggravante di cui all'art. 4 119 e 120 L. 146/2006 quanto ai reati di cui ai capi ridetermina la pena inflittagli per i capi 119 e 120 in anni sette mesi sei di reclusione ed euro 11.500 di multa.

  1. ALLELUIA Lauro:

esclude l'aggravante di cui all'art. 112 n. l c.p. contestata al capo 90; rigetta l'appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo rispetto al capo 91; ridetermina la pena inflittagli per il capo 90 in anni otto di reclusione ed euro 2.500 di multa.

  1. ALOI Giuseppe:

riduce la pena inflittagli per il capo 122 ad anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 7.000 di multa; indica nel settembre 20 Il la cessazione del reato di cui al capo 122.

  1. AMATO Alfredo:

riduce la pena inflittagli per i capi l l Il e 64 ad anni diciassette di reclusione.

  1. AMATO Francesco:

dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata, laddove il delitto di cui all'art. 61 O cp per cui l'imputato ha riportato condanna (capo 62) viene indicato, erroneamente, come "aggravato"; dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo 63 dell'imputazione, laddove reca l’errata indicazione dell'art. 644 cp; esclude la circostanza aggravante di cui all' art. 629, comma 2 cp, in relazione all' art. 628, comma 3, n. 1 cp quanto al reato di cui al capo 50; ridetermina la pena inflittagli per i capi l, 50, 62 -come riqualificato- e 63 in anni sedici e mesi nove di reclusione.

  1. ARCURI Rosario:

assolve l'imputato dal reato ascrittogli (capo 43) perché il fatto non sussiste.

  1. ARENA Carmine:

esclude la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. l cp contestata al capo 188; conferma la condanna dell'imputato in relazione al capo l commesso fino alla data del gennaio 2015; ridetermina la pena inflittagli per i capi l l 45 e 188 in anni dodici e mesi cinque di reclusione.

  1. BAACHAOUI Karima:

riqualifica i fatti di cui al capo 52 quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cp); dichiara non doversi procedere in relazione a detto reato, per mancanza di querela; esclude l'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in riferimento all'art. 628 co. 3 n. l c.p. contestata al capo 51 ; ridetermina la pena inflittale per i capi l , 481 51, 53, 54, 160 e 161 in anni diciassette e mesi sette di reclusione; riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputata in relazione al delitto di cui al capo 160 all' importo di euro 90.654; riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputata in relazione al delitto di cui al capo 161 all' importo di euro 54.439,75.

  1. BAACHAOUI Moncef:

conferma la condanna dell'imputato in relazione al reato ex art. 416 bis cp contestato al capo l commesso fino alla data del 26.2.2015; ridetermina la pena inflittagli per i capi l, 160 e 161 in anni dodici e mesi sei di reclusione; riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 160 all' importo di euro 90.654; riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 161 all'importo di euro 54.439,75;

  1. BARNAT Ewa Boguslava:

assolve l'imputata dal reato ascrittole al capo 88 ter, perché il fatto non sussiste e da quello ascrittole al capo 89 novies perché il fatto non costituisce reato.

11.BELFIORE Carmine:

assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo 90, per non aver commesso il fatto; condanna l'imputato in relazione al capo l, commesso fino alla data del gennaio 2015; ridetermina la pena inflittagli per i capi l, 24, 25, 92, l 06, l 07, 115, 116 e 120 in anni sedici e mesi sei di reclusione.

  1. BELFIORE Francesco:

riduce la pena inflittagli per il capo 115 ad anni quattro dì reclusione.

  1. BELFIORE Giuseppe:

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittogli (capo 87).

  1. BIANCHINI Alessandro:

assolve l'imputato dal reato di cui al capo 90 perché il fatto non costituisce reato e da quello di cui al capo 93 ter perché il fatto non sussiste; rigetta l'appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo rispetto al capo 91; ridetermina la pena inflittagli per il capo 189 in anni uno mesi sei di reclusione; concede al medesimo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

  1. BIANCHINI Augusto:

assolve l'imputato dal reato di cui al capo 90 perché il fatto non costituisce reato e da quello di cui al capo 93 ter perché il fatto non sussiste; riqualifica i fatti contestati al capo 92 quale reato di cui all'art. 2 D.L.vo 74\2000, aggravato ex art. 416 bis.l c.p.; rigetta l'appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo rispetto al capo 91 ; indica nella data del dicembre 2012 la cessazione del reato di cui al capo 4; ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 4, 92 riqualificato, 93 bis, 93 quater e 189 in anni nove di reclusione.

  1. BIGHIGNOLI Andrea:

esclude l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146\2006 contestata al capo 119; ridetermina la pena inflittagli per detto reato in anni cinque e mesi otto di reclusione.

  1. BLASCO Gaetano:

dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 13, perché estinto per intervenuta prescrizione; riqualifica i fatti di cui al capo 52 quale reato ex art. 393 cp e dichiara non doversi procedere in relazione a detto reato per mancanza di querela; esclude l'aggravante dello stato di bisogno di cui all' art. 644 co. 5 n. 3 c.p. contestata al capo 33; esclude l'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in riferimento all'art. 628 co. 3 n. l c.p. contestata al capo 51; ritenuta la continuazione tra i reati ascrittigli ai capi l, 14, 15, 16, 33, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58,58 bis, 59, 133, 134, 160 e 161; ridetermina la pena inflittagli in anni ventidue e mesi undici di reclusione; riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 160 all' importo di euro 90.654; riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 161 all' importo di euro 54.439,75.

  1. BOLOGNINO Catianna:

assolve l'imputata dal reato ascrittole (capo 143 bis) perché il fatto non costituisce reato; revoca la confisca dell'autovettura Volkswagen Polo tg EW 489 NX e visto l'art. 323 co. l c.p.p. dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo ordinando l'immediata restituzione del predetto bene all'avente diritto.

  1. BOLOGNINO Domenico classe 1990:

assolve l'imputato dal reato di detenzione illegale di arma di cui al capo 138 e da quelli di cui ai capi 191 e 198, per non aver commesso il fatto; assolve l'imputato del reato di porto illegale di arma di cui al capo 138, perché il fatto non sussiste; dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 143 ter, perché estinto per intervenuta prescrizione; revoca la confisca dell' autovettura Volkswagen Golf tg DM 018 DP e del motoveicolo Harley Davidson tg CC05758 e visto l'art. 323 co. l c.p.p. dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo ordinando l'immediata restituzione dci predetti beni al' avente diritto.

20.BOLOGNINO Francesco:

assolve l'imputato dal reato di cui al capo 88 ter perché il fatto non sussiste e da quello di cui al capo 89 novies perché il fatto non costituisce reato; lo assolve altresì dal delitto ex art. 512 bis cp di cui al capo 143 sexies, limitatamente al fatto contestato alla Iett. a), perché il fatto non costituisce reato, e ai fatti contestati alle lett. b) e c), perché il fatto non sussiste; esclude l'aggravante di cui all' art. 416 bis. l cp. contestata al capo 143 sexies quanto al residuo reato indicato alla lett. d); ridetermina la pena inflittagli in anni due e mesi otto di reclusione; esclude le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

  1. BOLOGNINO Michele:

assolve l'imputato dal reato contestatogli al capo 88 ter perché il fatto non sussiste e da quello contestatogli al capo 89 novies perché il fatto non costituisce reato; riqualifica la detenzione abusiva ascrittagli al capo 139 delle munizioni di calibro diverso da quello "9x21" nella contravvenzione di cui all’art. 697 c .p. e dichiara non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescnz1one; lo assolve altresì dal delitto ex art. 512 bis cp di cui al capo 143 sexies, limitatamente al fatto contestato alla lett. a), perché il fatto non costituisce reato, e ai fatti contestati alle lett. b) e c), perché il fatto non sussiste; esclude l'aggravante di cui all'art. 112 n. l c.p. contestata al capo 90; esclude l'aggravante di cui all'art. 416 bis. l cp. contestata al capo 143 sexies quanto al residuo reato indicato alla lett. d); rigetta l'appello del P.M. e del le parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo rispetto al capo 91; dichiara la continuazione tra i capi l, 53, 87, 88 bis, 89, 90, 92, 94, 139, 143 bis, 143 ter, 143 sexies lett.d), 159, 162, 19 1, 198 e 200; ridetermina la pena inflittagli in anni ventuno e mesi tre di reclusione.

22.BOLOGNINO Sergio:

dichiara la continuazione tra i reati di cui ai capi l , 94 e 159; ridetermina la pena inflittagli in anni tredici e mesi sei di reclusione.

  1. BRAGA Bruna:

assolve l'imputata dal delitto di cui capo 90 perché il fatto non costituisce reato, da quello di cui al capo 93 ter perché il fatto non sussiste e da quello di cui al capo 189 per non aver commesso il fatto; riqualifica i fatti contestati al capo 92 quale delitto di cui all' art. 2 D.L.vo 74\2000, aggravato ex art 416 bis. l c.p.; rigetta l'appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo rispetto al capo 91; ridetermina la pena inflittale per i reati di cui ai capi 92 cos1 come riqualificato, 93 bis e 93 quater in anni due mesi due di reclusione; esclude la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

  1. BRAMANTE Antonietta:

dichiara inammissibile l'appello del P .M. rispetto ai reati di cui ai capi 89 bis e 89 octies e conferma la dichiarazione di estinzione del reato ascrittole al capo 89 bis; assolve l'imputata dal reato ascritto le al capo 88 ter perché il fatto non sussiste; assolve l' imputata dai reati ascrittile ai capi 89 octies e 89 novies perché il fatto non costituisce reato.

  1. BRUGNANO Giuseppe:

ridetermina la pena per i capi 89 quater e 89 duodecies in anni tre e mesi nove di reclusione.

  1. BRUGNANO Luigi:

esclude l'aggravante di cui all' art. 629 comma 2 cp, con riferimento all' art. 628 comma 3, n. 3 cp, contestata al capo 50 ridetermina la pena inflittagli in anni otto mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa.

  1. BUSIA Marco:

assolve l’imputato dai reati ascrittigli ai capi 96 e 99, per non aver commesso il fatto, nonché, limitatamente al reato di cui all'art. 23 comma 3, L. 11011975 ascrittogli al capo 140 septies, perché il fatto non sussiste; ridetermina la pena inflittagli per i capi 97, 98, 140 septies, 156 e 157 in anni cinque, mesi sette di reclusione ed euro 1.000 di multa; esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata.

  1. BUTTIGLIERI Salvatore:

conferma la condanna per il capo 94 bis ed esclude il delitto di cui all'art. 648 bis cp indicato nel medesimo capo.

  1. CAGOSSI Luigi:

conferma la condanna per il capo 72.

  1. CANNIZZO Mario:

riduce la pena inflittagli per i capi 70 e 70 sexies ad anni otto e mesi sei di reclusione; esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata.

  1. CAVEDO Maurizio:

esclude la circostanza aggravante di cui all' art. 416 bis. l cp contestata al capo 152; indica nel settembre 2011 la cessazione del reato di cui al capo 122; dichiara la continuazione tra i capi l , 122, 151 e !52; ridetermina la pena inflittagli in anni dieci di reclusione; visto l' art. 154 ter disp. att. cpp, dispone che il presente dispositivo sia comunicato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Interno, quale pubblica amministrazione di appartenenza del!' imputato.

  1. CODAMO Giuseppe:

esclude la contestata aggravante di cui atr art. 416 bis.1 cp in relazione ai capi 156 e 157; ridetermina la pena inflittagli per detti reati ad anni quattro, mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa; sostituisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea per anni cinque.

  1. COLACINO Salvatore:

conferma la condanna per il capo 129.

  1. COSTI Ornar:

assolve l'imputato dai delitti ascrittigli ai capi 72 e 99 per non aver commesso il fatto; ridetermina la pena inflittagli per i capi 70, 97 e 98 in anni nove mesi otto di reclusione ed euro 9.000 di multa; esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata: revoca la condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA- ONLUS.

  1. CRIVARO Antonio:

conferma la condanna dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo l, commesso fino alla data del marzo 2012; ridetermina la pena inflittagli per detto reato in anni dodici di reclusione.

  1. CROCI Deborah:

assolve l'imputata dal reato ascritto le al capo 116 perché il fatto non sussiste; ridetermina la pena inflittale per il reato di cui al capo 107 in anni tre di reclusione.

  1. CURCIO Giuseppe:

assolve l'imputato dai delitti di cui ai capi 96) e 104) per non aver commesso il fatto.

  1. CURCIO Maria:

assolve l'imputata dal delitto di cui al capo l 04 per non aver commesso il fatto; ridetermina la pena inflittale per i capi l 09 ter, 111 e 111 quater in anni tre mesi due di reclusione; esclude le pene accessorie.

  1. DEBBI Giuliano:

conferma la sentenza appellata in relazione ai reati di cui ai capi 71 e 74.

  1. DI VIA Francesco:

ridetermina la pena inflittagli per il reato ascrittogli (capo 31) in anni tre di reclusione ed euro 2.600 di multa.

  1. EL FATACHI Abdellatif:

assolve l'imputato dal reato ascritto gli (capo 198) per non aver commesso il fatto.

  1. FALSETTI Rosario:

riqualifica i fatti di cui al capo 95 nel reato di cui all'art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela.

  1. FERRARI Aldo Pietro:

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata, laddove il delitto di cui all'art. 610 cp per cui l'imputato ha riportato condanna (capo 62) viene indicato, erroneamente, come "aggravato"; conferma la sentenza appellata in relazione al reato di cui al capo 62.

  1. FLORO VITO Antonio:

riqualifica i fatti di cui al capo 95) nel reato di cui all'art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela; ridetermina la pena inflittagli per il delitto di cui al restante capo l) in anni dieci mesi otto di reclusione.

  1. FLORO VITO Gianni:

esclude la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. l c.p. contestata al capo 90; esclude la circostanza aggravante di cui all'art. 4 L. 146\2006 contestata al capo 120; dichiara la continuazione tra i capi l. 90, 92, l 06, l 07, 113 e 120; ridetermina la pena inflittagli in anni tredici mesi uno di reclusione.

  1. FLORO VITO Giuseppina:

assolve l'imputata dal delitto ascrittole (capo 114) perché il fatto non sussiste.

  1. FORMENTINI Francesco:

conferma la sentenza appellata in relazione al reato di estorsione per cui ha riportato condanna (capo 50).

  1. FRONTERA Alfonso:

riqualifica i fatti di cui al capo 52 nel reato di cui all'art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela.

  1. GERACE Salvatore:

assolve l'imputato dal delitto ascrittogli (capo 83) per non aver commesso il fatto.

  1. GIBERTINI Gino:

assolve l'imputato dal reato ascrittogli (capo 65) per non aver commesso il fatto.

  1. GIGLIO Antonio:

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittogli (capo 111).

  1. GIGLIO Francesco:

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittogli (capo 111 bis).

  1. GIGLIO Tania:

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittole (capo 212 bis).

  1. GRIMALDI Luigi:

assolve l'imputato dal delitto ascrittogli (capo 89 quinquies) perché il fatto non costituisce reato.

  1. IAQUINTA Giuseppe:

conferma la condanna dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 1, commesso fino al gennaio 2015; ridetermina la pena inflittagli per i capi l. 140 quinquies e 140 sexies in anni tredici di reclusione.

  1. IAQUINTA Vincenzo:

riconosce all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva ex art. 163 co. l c.p. in relazione al reato per cui ha subito condanna (capo 140 quinquies).

  1. LAERA Stefano:

conferma la condanna per il reato ascrittogli (capo 164) e dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'impugnata sentenza ove è indicato erroneamente "capo 162" in luogo di "capo 164''.

  1. LE ROSE Salvatore:

esclude l'aggravante di cui all' art. 4 L. 146/2006 quanto ai reati di cui ai capi 119 e 120 ridetermina la pena inflittagli per detti reati in anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 11.500 di multa.

  1. LOMONACO Francesco:

asso! ve l'imputato dal delitto di cui al capo l per non aver commesso il fatto: assolve l'imputato dal reato di cui ali' art. 644 c.p. contestato al capo 20 perché il fatto non sussiste; esclude l'aggravante di cui all'art. 4 16 bis. l c.p. contestata ai capi 20 e 31; ridetermina la pena inflittagli per i predetti reati in anni sei mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa; visto l'art. 300 co. l c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere applicata in relazione al capo l e dispone l'immediata liberazione del r imputato se non detenuto per altra causa; revoca la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili rispetto al capo l e alla parte civile INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA- ONLUS costituita per il capo 20.

  1. LOPRETE Giuseppe:

ridetermina la pena inflittagli per il delitto ascrittogli (capo 94) in anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa.

  1. MACRI' Francesco:

ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 88 bis e 89 in anni cinque mesi sette di reclusione ed euro 5.900 di multa; esclude la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

  1. MACRI' Giuseppe:

assolve l'imputato dal delitto ascrittogli (capo 122) per non aver commesso il fatto.

  1. MANCUSO Vincenzo:

ritenuta la continuazione tra i capi l , 119, 120 e 12 1, ridetermina la pena inflittagli in anni dodici e mesi undici di reclusione.

  1. MANFREDA Francesco:

ridetermina la pena inflittagli per il reato ascrittogli (capo 78) in anni otto di reclusione ed euro 9.000 di multa; esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata.

  1. MANZONI Giuseppe:

ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi l 07, 117 e 117 bis in anni quattro mesi e quattro di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con t'interdizione temporanea per anni cinque ed esclude l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

  1. MATACERA Francesco:

ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 143, 143/2 e 145 in anni sette e mesi dieci di reclusione; visto l’art. 154 ter disp. att. cpp, dispone che il presente dispositivo sia comunicato, a cura della cancelleria, al Ministero dell’Interno, quale pubblica amministrazione di appartenenza dell’imputato.

  1. MENDICINO Alfonso:

esclude la circostanza aggravante di cui ali' art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p. contestata al capo 32; ridetermina la pena inflittagli per il suddetto reato in anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 2.400 di multa; esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

  1. MEZIATI Abderrahim (imputato non appellante):

dichiara inammissibile l'appello del P.M. e assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo 89 octies perché il fatto non costituisce reato.

  1. MILAZZO Bruno:

assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 190 e 197 perché il fatto non costituisce reato.

  1. MURATORI Massimo:

ridetermina la pena inflittagli per i capi 156 e 157 in anni cinque, mesi sette di reclusione ed euro 500 di multa.

  1. MUTO Antonio classe 1955:

ridetermina la pena inflittagli per il delitto di cui al capo l in anni dieci e mesi otto di reclusione.

  1. MUTO Antonio classe 1971 :

riqualifica i fatti di cui al capo 95 nel reato di cui all'art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per detto delitto per mancanza di querela; conferma la condanna dell' imputato relativamente al delitto di cui al capo l, commesso fino alla data del gennaio 20 15; ridetermina la pena per i reati di cui ai capi l e 94 in anni otto e mesi sei di reclusione.

  1. MUTO Antonio classe 1978:

assolve l'imputato dal delitto ascrittogli al capo 43 perché il fatto non sussiste; ridetermina la pena inflittagli per il delitto di cui al capo I in anni undici mesi quattro di reclusione.

  1. MUTO Francesco:

assolve l’imputato dal reato di cui al capo 190 per non aver commesso il fatto; esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 16 bis. l c.p.; dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 195 perché estinto per intervenuta prescrizione.

  1. MUTO Luigi:

riqualifica i fatti di cui al capo l come violazione dell'art. 416 bis co. 1 (partecipe). 4 e 6 c.p.; ridetermina la pena per detto reato in anni 12 di reclusione.

  1. MUTO Salvatore:

ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo l dell'impugnata sentenza ed i reati per i quali l'imputato ha già riportato condanna irrevocabile con sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 28\3\2019 n. 957\19 (irrev. Il 6\ l 0\2020), ritenuto più grave il delitto di cui al capo l dell'impugnata sentenza, ridetermina la pena inflittagli in complessivi anni nove mesi due di reclusione.

  1. NICASTRO Antonio:

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittogli (capo 162).

  1. OLIVERIO Salvatore (imputato non appellante):

dichiara inammissibile l'appello del PM e assolve l’imputato dal delitto ascrittogli (capo 89 quinquies) perché il fatto non costituisce reato.

  1. OLIVO Salvatore:

ridetermina la pena inflittagli per il reato ascrittogli (capo 11 5) in anni due e mesi otto di reclusione: esclude la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque.

  1. PAOLINI Alfonso:

ridetermina la pena inflittagli per il delitto di cui al capo l in anni dodici di reclusione.

  1. PASSIATORE Francesco Pio (imputato non appellante):

respinge l’appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo e conferma l'impugnata sentenza di assoluzione quanto al delitto di cui al capo 91.

  1. PELAGGI Francesco:

assolve l'imputato dai delitti ascrittigli ai capi 96 e 99 per non aver commesso il fatto; ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 97 e 98 in anni cinque di reclusione; sostituisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque ed esclude l'interdizione legale.

  1. PETRONE Antonio:

assolve l'imputato dal reato ascrittogli (capo 198) per non aver commesso il fatto.

  1. RULLO Pasquale:

assolve l'imputato dai delitti ascrittigli al capo 99 e al capo l 04 per non aver commesso il fatto; ritenuta la continuazione tra i reati ascrittigli ai capi l , 96, 97. 98, l 00, 156 e 157, ridetermina la pena inflittagli in anni quattordici di reclusione

  1. ROCCA Antonio:

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittogli (capo 94).

  1. RUGGIERO Giuseppe:

ritenuta cessata la condotta di cui al reato ascrittogli (capo 122) nel settembre 2011 ridetermina la pena inflittagli in anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 8.500 di multa.

  1. SALSI Mirco:

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata, laddove non è stata indicata l'esclusione della circostanza aggravante di cui all' art. 629, comma 2 cp in relazione all' art. 628. comma 3, n. l cp per il capo 66; dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo 66 dell'imputazione. laddove reca l'indicazione dell'art. 610 c p; esclude la circostanza aggravante di cui all' rt. 629, comma 2 cp, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 cp dal delitto ascrittogli; ridetermina la pena inflittagli per detto reato in anni tre di reclusione ed euro 2.000 di multa.

  1. SALVATI Luigi:

ridetermina la pena inflittagli per il delitto ascrittogli (capo 89 quinquies) in anni tre e mesi quattro di reclusione.

  1. SCHETTINI Giovanna:

dichiara inammissibile l'appello del P.M. relativamente ai capi 89 bis e 89 octies e conferma la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascrittole al capo 89 bis; assolve l'imputata dal reato ascritto le al capo 88 ter perché il fatto non sussiste; assolve l'imputata dai reati ascritti le ai capi 89 octies e 89 novies perché il fatto non costituisce reato; ridetermina la pena inflittale per il reato di cui al capo 212 bis in anni quattro di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni 5 e esclude quella legale.

  1. SCHIRONE Graziano:

riqualifica la detenzione illegale ascrittagli al capo 139 delle munizioni di calibro diverso dal 9x21 come contravvenzione ex art. 697 c.p. e dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione; ritenuta la continuazione tra i reati ascrittigli ai capi l, 139 e 140 octies, ridetermina la pena inflittagli in anni undici e mesi quattro di reclusione.

  1. SCIDA Domenico:

assolve l'imputato dal delitto ascrittogli (capo 119) perché il fatto non costituisce reato.

  1. SCIDA Francesco:

ridetermina la pena inflittagli per il delitto ascrittogli (capo 108) in anni tre e mesi quattro dì reclusione.

  1. SCORDO Giuseppe:

assolve l'imputato dai reati ascrittigli (capi 107 e 113) perché il fatto non costituisce reato.

  1. SERGIO Eugenio:

assolve l’imputato dal reato di estorsione di cui al capo 51 per non aver commesso il fatto; esclude l'aggravante dello stato di bisogno di cui all'art. 644 co. 5 n. 3 c.p. contestata al capo 33; ritenuta la continuazione tra i delitti ascrittigli ai capi l, 33 e 48, ridetermina la pena inflittagli in anni tredici e mesi otto di reclusione.

  1. SERIO Luigi:

assolve l'imputato dal reato per cui ha subito condanna (capo 109 bis) perché il fatto non costituisce reato.

  1. SESTITO Salvatore:

riqualifica i fatti di cui al capo 95 nel reato di cui all'art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela; ridetermina la pena inflittagli per i restanti reati (capi 24 e 25) in anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa.

  1. SILIPO Floriana:

assolve l’imputata dai reati a lei ascritti ai capi 70 bis, 70 quater e 70 quinquies perché il fatto non sussiste e dal capo 73 bis per non aver commesso il fatto: revoca la condanna dell'imputata al risarcimento dci danni in favore della costituita parte civile INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA -ONLUS.

  1. SILIPO Luigi:

riqualifica i fatti di cui al capo 140 quater, relativamente alle munizioni. Quale contravvenzione ex art. 697 cp; ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo l ed i reati di cui ai capi 59, 70 e 140 quater, ridetermina la pena inflittagli in anni undici e mesi dieci di reclusione.

  1. SILIPO Salvatore:

esclude la circostanza aggravante di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all' art. 628 co. 3 n. 3 c.p. relativamente al delitto di cui al capo 32: ridetermina la pena inflittagli in anni otto di reclusione ed euro 3.200 di multa; esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

  1. TEDESCO Rocco:

ridetermina la pena inflitta per delitto ascrittogli (capo 46) in anni quattro di reclusione.

  1. TOSTONI Michele:

ridetermina la pena inflittagli per il reato ascrittogli (capo 59) mesi quattro di reclusione ed euro 5.400 di multa.

  1. URSINI Mario:

conferma la sentenza impugnata per i reati ascrittigli (capi 87 e 94 bis) ed esclude il delitto di cui all'art. 648 bis c p indicato al capo 94 bis.

  1. VALERIO Antonio:

riqualifica i fatti di cui al capo 52 nel reato ex art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela in relazione a tale delitto; esclude l'aggravante dello stato di bisogno di cui all'art. 644 co. 5 n. 3 c.p. contestata al capo 33; dichiara la continuazione tra i reati contestatigli ai capi l, 12 bis, 21, 29, 30, 33, 35 limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestato, 48 limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestato, 50 limitatamente al reato di estorsione aggravata i vi contestato. 53 54, 55, 58, 58 bis, 160 e 161: ridetermina la pena inflittagli per i suddetti reati in anni sette e mesi cinque di reclusione; riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 160 all' importo di euro 90.654; riduce la confisca disposta nei confronti dell’imputato in relazione al delitto di cui al capo 161 all' importo di euro 54.439,75.

  1. VALERIO Gaetano:

ridetermina la pena inflittagli per il delitto di cui al capo 89 quinquies in anni tre e mesi quattro di reclusione.

  1. VALERIOTI Gabriele:

assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo l per non aver commesso il fatto: esclude la circostanza aggravante di cui all' art. 416 bis. l cp quanto al reato contestato al capo l l : ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi Il c t 83 in anni sette. Mesi tre di reclusione ed euro 33.000 di multa; revoca la misura di sicurezza delle libertà vigilata c la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; visto l'art. 300 co. l c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere applicata in relazione al capo l e dispone l'immediata liberazione dell’imputato se non detenuto per altra causa; revoca la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili rispetto al capo l.

  1. VECCHI Silvano:

ridetermina la pena per il reato ascrittogli (capo 193 bis) in anni due di reclusione; esclude la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

  1. VERTINELLI Antonio classe 1985:

assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 89 ter e 89 terdecies perché il fatto non sussiste; assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo 212 per non aver commesso il fatto; ridetermina la pena inflittagli per il reato di cui al capo 21 1 in anni quattro di reclusione; esclude l’interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

  1. VERTINELLI Antonio classe 1990:

ridetermina la pena per il reato ascrittogli al capo 212 in anni quattro di reclusione; esclude l'interdizione legale durante I' esecuzione della pena.

  1. VERTINELLI Giuseppe classe 1962:

dichiara inammissibile l'appello del P.M. relativamente al capo 89 bis c al capo 89 octies e conferma la dichiarazione di estinzione del reato sub capo 89 bis per intervenuta prescrizione; assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 88 ter, 89 ter e 89 terdecies perché il fatto non sussiste; assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 89 octies e 89 novies perché il fatto non costituisce reato e al capo 111 quater per non aver commesso il fatto; ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi l . 85, 88. 88 bis, 89 quater. 89 septies, 89 duodecies, 94. 107, I l l ter e 209, ridetermina la pena inflittagli in anni sedici e mesi quattro di reclusione.

  1. VERTINELLI Giuseppe classe 1986:

dichiara inammissibile l'appello del PM relativamente ai capi 89 sexies, 89 octies e 89 dccies e conferma la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quanto al capo 89 sexies e 89 decics; assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 88 ter e 89 ter perché il fatto non sussiste; assolve l'imputato dai reali ascrittigli ai capi 89 octics e 89 novics perché il fatto non costituisce reato; ridetermina la pena inflittagli per il reato ascrittogli al capo 212 in anni quattro di reclusione; esclude l' interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

  1. VERTINELLI Palmo:

in parziale accoglimento dell'appello del P.M. dichiara l'imputato responsabile dei reati ascrittigli ai capi 89 sexies e 89 decies; dichiara inammissibile l'appello del P.M. quanto ai capi 89 bis e 89 octies e conferma la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quanto al capo 89 bis; assolve l'imputato dai reati di cui ai capi 88 ter e 89 ter perché il fatto non sussiste; assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 89 octies, 89 novies e 89 undecies perché il fatto non costituisce reato; ritenuta la continuazione tra ì capi l, 85, 88, 88 bis, 89 quater, 89 quinquies, 89 sexies, 89 septies, 89 decies, 89 duodecies, 94, l 07 e 209 ridetermina la pena inflinagli in anni diciassette c mesi quattro di reclusione.

  1. VETERE Pierino:

assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo 125 perché il fatto non sussiste; ritenuta la continuazione, ridetermina la pena inflittagli per i delitti di cui ai capi l e 122 in anni undici e mesi due di reclusione.

  1. VILLIRILLO Giuseppe:

ridetermina la pena per il reato ascrittogli (capo 78) in anni sette di reclusione ed euro 6.000 di multa; esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

  1. VITI Francesco:

assolve l'imputato dal reato ascrittogli (capo 43) perché il fatto non sussiste.

  1. VRABIE Carmen:

assolve l'imputata dal reato ascrittole (capo 143 bis) perché il fatto non costituisce reato;

  1. VRABIE Mihai:

assolve l'imputato dal reato ascrittogli (capo 198) per non aver commesso il fatto.

  1. VULCANO Mario:

assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 83 e 99 per non aver commesso il fatto; ritenuta la continuazione tra i reati sub capi l, 96, 97, 98, l 07. 117, 117 bis e 118 ridetermina la pena inflittagli in anni tredici e mesi undici di reclusione.

  1. ZANGARI Valter:

assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 110 e 110 bis perché il fatto non costituisce reato: ride termina la pena inflittagli per il residuo delitto (capo l 07) in anni due e mesi due di reclusione.

Caricamento commenti

Commenta la notizia