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Catanzaro, il Tar riconosce la retribuzione delle ferie di un carabiniere

Il Giudice amministrativo ha sposato i principi costituzionali che hanno sancito il diritto del pubblico impiegato di ottenere le indennità sostitutive alle ferie non godute per ragioni estranee alla propria volontà o per malattia

Fabio Riccio, segretario generale provinciale di Catanzaro del Nuovo sindacato carabinieri 

«Si è di recente conclusa positivamente la vicenda giudiziaria del brigadiere capo Antonio Gregorace, assistito dall’avv. Vincenzo Pizzari convenzionato con il sindacato NSC (Nuovo sindacato carabinieri), che si è visto costretto a ricorrere al locale Tribunale Amministrativo per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della licenza ordinaria maturata e non fruita per circa 4 anni, per un totale di giorni 210, con particolare vantaggio patrimoniale per lo stesso». È quanto si legge in una nota a firma del segretario generale provinciale di Catanzaro, Fabio Riccio.

I fatti

«Più precisamente il brigadiere, appartenente al nucleo radiomobile della Compagnia di Girifalco, per fatti di servizio aveva patito lesioni fisiche che lo avevano obbligato ad una continuata inabilità lavorativa protrattasi per circa 4 anni. Il militare, con spirito di abnegazione, più e più volte aveva richiesto di poter rientrare in servizio, ottenendo sempre il rifiuto dei competenti settori amministrativi dell’Arma che, a riguardo, attendevano il parere medico scientifico del personale militare addetto. L’Amministrazione Militare, valorizzando le norme ed i principi introdotti sotto il governo Monti protesi a realizzare un bisogno di contenimento della spesa pubblica (spending review), aveva negato al militare l’invocato diritto sull’esclusivo presupposto che la cessazione dal servizio fosse avvenuta a domanda e quindi fosse di origine volontaria. Il militare, invero, dopo aver peggiorato il proprio quadro clinico ed aver presentato domanda di collocamento in quiescenza, stante anche i raggiunti limiti di età (35 anni di servizio onorato), si è subito visto riconoscere con ritardo la causa di servizio e, al contempo, si è visto notificare l’inidoneità al S.M.I., oltre che accogliere la richiesta di collocamento in congedo. Il militare ha impugnato il diniego all’indennità sostitutiva delle mancate ferie sul presupposto che la mancata fruizione della licenza ordinaria fosse dipesa da cause estranee alla sua volontà che, dal principio, era quella di rientrare in servizio anche al fine di maturare quelle spettanze lavorative aggiuntive alla paga base. Il Tar di Catanzaro ha dato ragione alla tesi difensiva dell’avv. Pizzari ed ha accolto le doglianze del militare, riconoscendo il di lui diritto all’intera indennità sostitutiva per la mancata fruizione di licenza ordinaria maturata per giorni 210».

La motivazione

«Il Giudice amministrativo, muovendo dai diritti dei lavoratori riconosciuti dalla carta costituzionale, ha superato la più recente ed austera normativa statale ed ha sposato tanto i principi costituzionali che hanno sancito il diritto del pubblico impiegato di ottenere le indennità sostitutive alle ferie non godute per ragioni estranee alla propria volontà o per malattia (sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale), quanto quelli di rango sovranazionale che hanno riconosciuto il diritto del lavoratore ad un’indennità finanziaria allorquando, cessato il rapporto di lavoro, lo stesso non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie non godute (sentenza C-341-15 del 20/772016). Tanto perché, secondo il G.A., non può riversarsi sul lavoratore l’onere di richiedere la postergazione del già decretato stato di quiescenza. In buona sostanza la giurisprudenza progressivamente formatasi sull’aspetto ha sdoganato il concetto secondo cui anche l’impiegato militare che ha fatto domanda per collocamento in quiescenza non perde il diritto a percepire un’indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute. Si tratta di concetti oramai consolidati per i quali, tuttavia, il Nuovo Sindacato Carabinieri si pone al fianco dei propri tesserati nell’assurda, ma concreta ipotesi in cui l’Amministrazione Militare dovesse perseverare nel loro ingiusto mancato riconoscimento. La giustizia amministrativa, per qualunque militare (ufficiale e non), avrà modo di delegittimare atti arbitrari ed ingiusti, negatori di diritti patrimoniali regolarmente maturati. L’N.S.C., in ogni sua articolazione territoriale, sarà lieto di assistere qualunque militare suo tesserato vittima di tale sopruso sindacale, fornendo proprie risorse umane e strumenti univocamente destinati a fare emergere la giustizia».

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