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Crotone, la Cassazione dà ragione al Procuratore Capoccia. Era stato censurato dal Csm

Al magistrato si contestava «inerzia» nella rimozione degli spalti dello stadio comunale di Crotone

A destra il Procuratore Capoccia insieme al sostituto procuratore Manca
E’ stato accolto dalla Cassazione il ricorso del Procuratore capo di Crotone Giuseppe Capoccia contro la sanzione della censura inflittagli dal Csm lo scorso 8 luglio nell’ambito del procedimento disciplinare nel quale gli si contestava «inerzia» nella rimozione degli spalti dello stadio comunale di Crotone.
Ora Palazzo dei Marescialli deve riesaminare il caso in quanto ad avviso degli ermellini non sono state considerate «le prospettazioni difensive» del magistrato che «avrebbero potuto dimostrare l’insussistenza di una notizia di reato da iscrivere nel registro apposito», e dunque la correttezza del suo operato.
Secondo la Suprema Corte, occorreva anche valutare la "peculiarità della vicenda, a monte originata da una
autorizzazione provvisoria concessa all’amministrazione comunale di mantenere una struttura precaria all’interno dello stadio comunale». In sostanza, i supremi giudici ritengono che Capoccia non era tenuto ad iscrivere nulla sul registro delle notizie di reato, sulla base della sola diffida della Soprintendenza a dismettere le infrastrutture all’interno dello stadio, «a prescindere dalla preventiva valutazione della fattispecie incriminatrice nella quale il fatto poteva essere sussunto».
Inoltre la Cassazione rileva che la sentenza di censura del Csm non ha preso in considerazione la nota trasmessa dal sindaco di Crotone al magistrato nella quale il primo cittadino «comunicava di avere promosso le procedure per la rimozione delle tribune ben prima della scadenza della diffida, e del termine che autorizzava la presenza delle tribune amovibili all’interno dell’impianto sportivo». Analogamente, prosegue il verdetto del Palazzaccio, il Csm «ha omesso di valutare il provvedimento con cui il Tar Calabria disponeva la sospensione dell’efficacia della diffida della Soprintendenza», e ha trascurato anche il fatto che il Nucleo specializzato ambientale dei Carabinieri ed i Carabinieri di Crotone «non avevano segnalato alla Procura della Repubblica notizie di reato correlate alla vicenda
esaminata».
Così le Sezioni Unite civili della Cassazione - verdetto 9548 - hanno giudicato come «connotata da una motivazione carente su aspetti decisivi» la sentenza del Csm che aveva censurato il Pg Capoccia, che è stato difeso dall’avvocato Ivano Iai. Ora gli atti sono stati inviati nuovamente a Palazzo dei Marescialli.

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