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A Catanzaro battaglia legale per i contratti swap. Il Tar nega la richiesta di sospensiva

Respinto il ricorso contro la decisione della Provincia di annullare gli accordi con le banche. I giudici negano anche l’accesso agli atti senza gli omissis

Provincia di Catanzaro

L’amministrazione provinciale di Catanzaro segna due, parziali, punti a suo favore nella battaglia legale sui contratti Swap. Gli istituti bancari hanno infatti impugnato davanti alla giustizia amministrativa la delibera con cui il Consiglio provinciale ha annullato in autotutela i contratti di “derivati” firmati nel 2007. Ora i giudici amministrativi come prima cosa hanno rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento assunto dall’amministrazione provinciale. Secondo il Tar catanzarese infatti «non è ravvisabile il periculum in mora, in quanto il pregiudizio prospettato dalla ricorrente non è attuale e concreto ma meramente ipotetico e potenziale». Naturalmente l’ordinanza emessa il 5 maggio riguarda solo la richiesta di sospensiva, mentre bisognerà attendere ancora per conoscere la decisione nel merito della vicenda.

La Provincia inoltre incassa un altro parere favorevole dalla giustizia amministrativa. Una delle banche interessate aveva infatti presentato ricorso per ottenere l’ostensione del parere dello Studio Legale Giovannelli, Masi Cecconi & Associati e della relazione istruttoria della Finance Active Italia priva di omissis, a fronte, rispettivamente, del diniego e dell’accesso parziale opposti dalla Provincia di Catanzaro. Anche in questo caso i giudici hanno dato ragione all’ente intermedio. «Il parere dello studio legale e la relazione istruttoria, nella parte non ostesa, - si legge nella sentenza - involgono valutazioni sulla legittimità degli atti prodromici alla stipulazione dei contratti di swap, cosicché, in applicazione della richiamata giurisprudenza, possono contenere valutazioni di carattere strategico-difensivo, avuto riguardo in particolare all’eventuale sussistenza di “rimedi giurisdizionali o sostanziali che consentano all’ente locale di sciogliersi dai vincoli contrattuali… quale sia in prospettiva la prognosi di fondatezza degli stessi…” e quindi non sono suscettibili di accesso».

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