Giusta la sospensione per il medico che non vuole vaccinarsi contro il Covid 19. Lo ha stabilito la seconda sezione del Tar Calabria che con una propria ordinanza ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata da una dottoressa (rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Veneziano) contro la decisione assunta dall’Ordine dei medici di Catanzaro (difeso dall’avvocato Giuseppe Pitaro) per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale. Una decisione destinata a far discutere e a riprire il dibattito sull’obbligo vaccinale deciso dal Governo per fermare l’emergenza pandemica.
I giudici amministrativi spiegano che la ricorrente non ha adempiuto all’obbligo, previsto dalla legge, di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, né si è dotata della documentazione medica idonea a consentire l’esonero dall’obbligo vaccinale. Inoltre nell’ordinanza si rileva che non ricorrono i presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale del Decreto legge numero 44 del 2021, «in quanto - scrivono i giudici del Tar - l’obbligo vaccinale appare coerente con i migliori approdi conoscitivi cui è pervenuta la comunità scientifica e costituisce espressione del principio di solidarietà sociale, così come anche affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato».
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