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Catanzaro, cinema Orso: prelazione “congelata”. Il Consiglio di Stato frena il Comune

L’obiettivo è evitare «pregiudizi patrimoniali consistenti a carico dell’amministrazione» . Rimane comunque efficace il vincolo storico apposto dalla Soprintendenza sul rudere

C’è nuovamente da aggiornare il diario dei provvedimenti amministrativi sulla vicenda del Cinema Orso. Nei giorni scorsi avevamo infatti riportato del pronunciamento del Tar Calabria con cui era stato respinto il ricorso di Accamedia srl con cui la società aggiudicatrice del bene chiedeva la sospensione della validità del vincolo storico-artistico apposto sull’immobile da parte della Soprintendenza per i Beni archeologici, Belle arti e paesaggio e della delibera comunale con cui l’Ente ufficializzava la volontà di acquisire l’immobile in prelazione.
Ma i legali di Accamedia srl - gli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro - come già avevano fatto in occasione del primo rigetto dell’istanza a marzo scorso, si sono rivolti al Consiglio di Stato con un’istanza d’urgenza per ottenere la sospensiva degli atti impugnati attraverso un pronunciamento presidenziale. Pronunciamento che, ieri, è arrivato e con cui si decide di «congelare», è proprio il termine utilizzato dal presidente Giancarlo Montedoro, gli effetti della delibera consiliare dello scorso maggio.

Dalla lettura del dispositivo d’urgenza, ciò che appare evidente è l’intenzione del presidente Montedoro di tutelare le parti in causa, Accamedia srl e il Comune di Catanzaro, nel caso in cui l’esercizio del diritto di prelazione maturato dal Comune e deciso dal Consiglio portasse l’Ente ad avviare qualsiasi tipo di attività sul bene prima che il Consiglio di Stato si pronunci sulla sospensiva prima e sul merito poi. Infatti, si legge nel dispositivo che la decisione è motivata in quanto viene «rilevato che si tratta di mantenere l’integrità della res iudicanda nelle more della celebrazione dell’udienza cautelare collegiale e ritenuto, inoltre, che dall’esercizio del diritto di prelazione deriverebbero effetti certo superabili da una sentenza di annullamento ma che potrebbero condurre a pregiudizi patrimoniali consistenti anche se allo stato non precisabili a carico dell’amministrazione».

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