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Catanzaro, "inerzia" sui ritardi per i lavori del Pendolo

L’Autorità anticorruzione ha rilevato che la Regione non ha attivato le iniziative previste dalle norme e dal contratto. L’Autorità anticorruzione ha rilevato che la Regione non ha attivato le iniziative previste dalle norme e dal contratto

I riflettori accesi dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) sui lavori di costruzione della metropolitana di superficie hanno sottolineato criticità non solo nella tempistica di esecuzione dei lavori, il cui termine è già slittato di circa 4 anni, ma anche con riferimento alla fase contrattuale.
Nella delibera del consiglio dell’Autorità, infatti, si parla di «genericità del contratto di appalto relativamente alle penali per ritardi nonché una sua sostanziale disapplicazione». Come si ricorderà, stazione appaltante dell’intervento è la Regione che nei mesi scorsi ha anche fornito alcuni chiarimenti a seguito delle ispezioni condotte sia sui cantieri che negli uffici da parte dell’Anac che già lo scorso anno aveva inviato un primo “alert” prospettando lo sforamento del termine del 31 dicembre scorso, come in effetti è stato.

Cronoprogramma lacunoso

Il contratto di appalto prevedeva penali giornaliere - lo 0,3 per mille dell’importo contrattuale che superava gli 80 milioni di euro - con una disciplina «piuttosto generica sull’applicazione», facendo riferimento al mancato rispetto del termine per l’esecuzione delle opere, la loro ultimazione, le scadenze fissate nel programma dei lavori e anche quelle intermedie stabilite nel programma. Ma tale possibilità, sottolinea Anac, «è rimasta disapplicata non essendo state individuate nel cronoprogramma le soglie temporali intermedie». Ciò «potrebbe aver inciso sul ritardo maturato nell’avanzamento dei lavori, a fronte dell’assenza di adeguati incentivi al corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali». L’Autorità sottolinea altresì che la stazione appaltante, nel riscontro, ha sostenuto che la mancata applicazione di penali «sia dipesa dalla insussistenza di elementi oggettivi che consentissero di addebitare univocamente i maggiori tempi di progettazione in capo all’appaltatore», facendo riferimento alle revisioni progettuali non ascrivibili alle parti contrattuali.

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