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Incarichi di elevata qualificazione a Catanzaro: le indicazioni Anac al Comune

L’esclusione prevista per i dirigenti non può essere “allargata”. Le posizioni organizzative non mutano il ruolo dei funzionari

La sede del Comune di Catanzaro

Al momento non è cambiato nulla sul fronte del conferimento degli incarichi di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) tra i funzionari di Palazzo De Nobili ma il quadro potrebbe essere in evoluzione. In tale contesto si inserisce un recente parere dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) alla quale il Comune si è rivolo lo scorso 15 gennaio per chiarire alcuni aspetti, in particolare se l’inconferibilità dell’incarico prevista solo per il personale dirigenziale, e nel solo caso di sentenza penale non definitiva, possa essere esteso al personale non dirigenziale dell’ente, anche in relazione a condanne per responsabilità civile o amministrativo-contabili.
Nel dicembre scorso, quando l’amministrazione Fiorita si è dotata di un regolamento di attuazione dell’area di Elevata qualificazione istituita dal contratto nazionale del 2022 al posto delle Posizioni organizzative, la Rsu ha proposto l’inserimento, tra i motivi ostativi al conferimento d’incarico o per la revoca, della presenza di sanzioni disciplinari superiori a multe o sentenze di condanna per responsabilità civili, amministrativo-contabili e penali, anche non definitive.
L’Anac nel suo parere evidenzia che, però, il caso di Catanzaro è da osservare nel contesto normativo di un ente dotato di dirigenza: l’attribuzione di elevata qualificazione non assegna, infatti, una posizione dirigenziale, in quanto c’è già una figura sovraordinata (appunto il dirigente). Diverso il discorso per gli enti privi di dirigenza, dove l’incarico di posizione organizzativa (elevata qualificazione) è qualificabile come “incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale”.
L’Autorità valuta poi quanto esposto da Palazzo De Nobili nella sua richiesta, quando afferma che il nuovo regolamento stabilisce che tali (ex) posizioni organizzative sono destinatarie “di deleghe dirigenziali comportanti anche la firma di provvedimenti finali”, esclusi gli atti di gestione finanziaria.

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