«Non è contestabile l’esistenza di una competenza, in capo al Comune, in ordine all’assicurazione degli interventi di assistenza scolastica in capo agli studenti in condizione di disabilità». È quanto scrive il Tar nella sentenza con cui ha condannato il Comune di Catanzaro a esprimersi entro 30 giorni sull’istanza presentata dai genitori di un alunno disabile. La famiglia dello studente si era rivolta al tribunale amministrativo per l’inerzia del Comune su una istanza, con cui i genitori, appreso che, per il corrente anno scolastico, le ore di assistenza sarebbero state solo 2, chiedeva a Palazzo De Nobili, a titolo di incremento, altre 8 ore di assistenza in favore del minore. Il Comune davanti ai giudici ha sostenuto che la gestione del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili avviene attraverso un sistema informatizzato che tiene conto sia del fabbisogno trasmesso dagli Istituti Scolastici quanto ad ore-educatori ed ore-assistenti sia delle risorse finanziarie a disposizione dell’ente e prevede un algoritmo matematico per determinare il monte-ore per ciascuna scuola, il quale proporziona le risorse finanziarie a disposizione dell’ente rispetto al fabbisogno acquisito dagli Istituti Scolastici. Sono poi questi ultimi, in autonomia, ad assegnare le ore a ciascuno studente in base alla gravita delle problematiche dei singoli alunni. Il Comune ha sostenuto anche che l'impossibilità di garantire la totalità delle ore richieste per tutti gli alunni con disabilità è esclusivamente correlata all'esiguità delle risorse finanziare. In conclusione l’avvocatura dell’ente ha spiegato che «il Comune di Catanzaro ha messo a gara tutte le somme disponibili per garantire il servizio e al minore istante sono state assegnate 2 ore di assistente, coerentemente con le somme disponibili».
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