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Lamezia, inchiesta "Quinta bolgia" sui servizi di onoranze funebri nell'ospedale: assoluzioni e pene riderminate in Appello

La seconda sezione della Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha emesso pronuncia di assoluzione nei confronti dei Sigg. Putrino Pietro e Putrino Diego cl 82 entrambi difesi dall’Avv. Francesco Gambardella e dall’avv. Massimiliano Carnovale, rispetto al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, con il medesimo provvedimento veniva disposta la revoca della confisca delle società Putrino Service e Croce Rosa Putrino. La vicenda processuale trae origine dall’Operazione portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, denominata V Bolgia che aveva portato al commissariamento dell’Asp di Catanzaro. Nell’ambito della ridetta operazione di Polizia venivano contestati i reati di associazione mafiosa; illecita concorrenza e  abuso d’ufficio, veniva altresì disposto il sequestro finalizzato alla confisca – disposta poi in primo grado - di diverse società operanti nel settore dell’onoranze funebri, ed affidatarie del servizio 118 presso l’Asp di  Catanzaro quali la Società Putrino Service srl, la Società Croce Rosa Putrino, la soceità La Pietà Putrino e del relativo compendio aziendale per un valore di oltre 2.000.000,00.

La Corte di Appello di Catanzaro aderendo prospettazioni difensive riformava la sentenza di prima grado emessa dal Gip di Catanzaro  e per l’effetto  mandava assolti i Sigg. Putrino Pietro e Putrino Diego cl 82 dai reati di  associazione mafiosa e abuso di ufficio, provvedendo a disporre la revoca della confisca delle società Putrino Service srl, Croce Rosa Putrino, La Pietà Putrino e del relativo compendio aziendale. Nella medesima pronuncia la Corte di Appello escludeva altresì la responsabilità delle società Putrino Service srl, Croce Rosa Putrino e La Pietà Putrino in relazione ai fatti di  cui  al capo 1) poiché l’illecito amministrativo in ipotesi contestato non sussiste.

La Corte ha poi assolto, inoltre, Giuseppe Perri (8 mesi in primo grado), ex direttore generale dell’Asp di Catanzaro, Diego Putrino ‘82, Diego Putrino’ 67 dal reato ascritto al capo 4 “perché il fatto non sussiste”. Esclusa, inoltre, la responsabilità della società Croce Rosa Putrino srl, La Pietà Putrino srl, Putrino Service srl, e Rocca Servizi s.a.s. in relazione al capo 1 “perché l’illecito amministrativo non sussiste”. La Corte ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Silvio Rocca per il reato ascritto al capo 2 perché estinto per morte dell’imputato. Ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta in relazione al capo 2 a Diego Putrino ’82, Diego Putrino ‘67 e Ugo Bernardo Rocca in un anno e 6 mesi di reclusione.

Riduce la pena inflitta capo 2) nei confronti di Franco Antonio di Spena (2 anni e 8 mesi in primo grado) a 2 anni, 5 mesi e giorni 10 di reclusione e nei confronti di Pietro Putrino in 2 anni e 8 mesi di reclusione. Concede a Diego Putrino cl. 82, Diego Putrino cl. 67 e Ugo Rocca Bernardo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Revoca la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e della misura di sicurezza nei confronti di tutti gli imputati nonché la pena accessoria della revoca delle indennità di disoccupazione, assegno sociale e pensioni nei confronti di Vincenzo Torcasio. Nel collegio difensivo anche , gli avvocati Antonio Larussa, Pasquale Cristiano, Giuseppe Senese, Salvatore Staiano, Renzo Andricciola, Laratta,  Michele Cerminara, Lucio Canzoniere, Nicola Aloisio.

La Corte di appello inoltre “ridetermina la pena pecuniaria inflitta alle società Croce Rosa Putrino s.r.l., La Pietà Putrino s.r.l., Putrino service s.r.l. c Rocca Servizi s.a.s. in relazione all’illecito amministrativo di cui al capo li) in € 51.600,00 pari a 200 quote per ciascuna di esse. Applica nei confronti di Croce Rosa Putrino s.r.l., La Pietà Putrino s.r.l., Putrino service s.r.l. e Rocca Servizi s.a.s. in relazione al capo II) le sanzioni interdittive della sospensione delle licenze per l’esercizio delle attività di onoranze funebri e di autoambulanze e servizi di assistenza domiciliare per la durata di mesi 6 e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di anni 1 e revoca le ulteriori sanzioni interdittive applicate. Revoca la confisca dei beni e delle società disposta con la sentenza impugnata. Revoca le statuizioni civili in relazione ai capi 1) e 4) nei confronti di tutti gli imputati, nonché in relazione capo 2) nei confronti di Rocca Silvio e, in relazione agli illeciti amministrativi di cui ai capi I) e II), nei confronti della società Croce Rosa Putrino s.r.l., La Pietà Putrino s.r.l., Putrino service s.r.l. e Rocca Servizi s.a.s. Riduce il risarcimento del danno in relazione al capo 2) liquidato nella sentenza impugnata a carico degli imputati Di Spena Franco Antonio, Putrino Diego cl. 82, Putrino Diego cl. 67, Putrino Pietro e Rocca Ugo Bernardo in euro 8000,00 in favore dell’ASP di Catanzaro, in euro 6000,00 ciascuna in favore della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme e in euro 4000,00 per l’Associazione Antiracket di Lamezia Terme. Conferma nel resto.Condanna Di Spena Franco Antonio, Putrino Diego cl. 82, Putrino Diego cl. 67, Putrino Pietro e Rocca Ugo Bernardo alla rifusione delle spese di costituzione sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte.Visto 1’art. 544 c.p.p.; indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza”.

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