La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, accogliendo la domanda formulata dalla Procura, guidata dal Procuratore Romeo Palma e rappresentata in giudizio dal Sostituto Procuratore Maria Gabriella Dodaro, ha condannato dirigenti e funzionari di Anas spa al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 7.870.00,00 (sette milioni e ottocento settantamila).
In particolare, il Collegio ha ritenuto che i progettisti (che avevano già definito precedentemente il giudizio con rito abbreviato ed erano già stati condannati a pagare l’importo di euro 366.000), i RUP ed il direttore dei lavori siano da ritenersi responsabili per il danno generato dall’omessa ed insufficiente valutazione del rischio idraulico dell’area in cui si trova il tratto autostradale Mileto/ Rosarno; omissione che ha condotto alla realizzazione di un tratto autostradale soggetto al rischio di inondazione da parte del sottostante fiume Mesima. L’insufficiente valutazione del rischio idraulico è peraltro stata evidenziata e comprovata dall’omessa acquisizione del necessario parere da parte dell’Autorita di Bacino Regionale.
La Corte dei Conti, con la predetta sentenza n. 162/2024, ha ritenuto il direttore dei lavori ed il direttore operativo gravemente responsabili anche per il mancato controllo dei conglomerati bituminosi utilizzati per asfaltare l’area autostradale in questione, oggi percorribile a causa della scarsa qualità del materiale bituminoso utilizzato alla velocità di soli 80 Km/h.
Nello specifico, all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica, è emerso che gli strati del conglomerato bituminoso utilizzato per asfaltare l’area non sono qualitativamente conformi a quanto richiesto dalla normativa di settore e previsto nel contratto con l’appaltatore e che, in particolare, “per il tappeto d’usura drenante sono state riscontrate difformità in termini fisici per problematiche riguardanti spessore (in media del 30%), aderenza trasversale (in media del 18%), regolarità superficiale (in media dell’1%) e drenaggio (in media del 46%)”.
Infine, sempre in conformità a quanto sostenuto dalla Procura della Corte dei Conti, il Collegio giudicante ha ritenuto il direttore dei lavori, il rup ed il direttore operativo di cantiere responsabili per il danno da contabilità infedele quale danno derivante dalla contabilizzazione di lavori non effettivamente realizzati.
La sentenza, depositata recentemente, ha definito in primo grado una vertenza iniziata su iniziativa della Procura contabile già nel 2018 e per la cui decisione è stato necessario ricorrere ad una consulenza tecnica di ufficio.
La sentenza ha suffragato la tesi della Procura regionale ritenendo i comportamenti dei rup, del direttore dei lavori e degli altri dipendenti ANAS come gravemente negligenti e forieri dell’ingente danno contestato.
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