Non solo Regione, Provincia e Comune. Anche il Wwf nazionale e locale e l'Arci di Crotone hanno chiesto al Tar della Calabria di annullare, previa sospensione, il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica che lo scorso 1 agosto, approvando lo stralcio del Pob Fase 2, ha autorizzato Eni Rewind a smaltire nella discarica di Columbra i rifiuti pericolosi, privi di Tenorm e amianto, provenienti dalla bonifica dell'ex area industriale di Crotone.
Il Mase, com'è noto, ha dato l'ok alla multinazionale amministrata da Paolo Grossi a trasferire nell'impianto della società Sovreco 362 mila tonnellate di scorie pericolose presenti nella discarica fronte mare ex Pertusola. Mentre le restanti 397 mila tonnellate di sostanze non pericolose troveranno spazio in strutture fuori Calabria. Contestualmente, le associazioni hanno impugnato la diffida con la quale, il 24 settembre, il dicastero ha intimato l'azienda del gruppo Eni ad avviare entro ottobre gli scavi dei suoli contaminati stoccando, temporaneamente, le scorie pericolose senza Tenorm e amianto nel deposito preliminare D15, nella zona dello stabilimento ex Pertusola, in attesa che la Cittadella modifichi il Provvedimento autorizzatorio unico regionale. Si tratta del vincolo che dal 2019 vieta di conferire negli impianti calabresi i rifiuti industriali ammassati nel Sito di interesse nazionale di Crotone. Per Wwf e Arci, l'Ispra non ha chiesto «la disponibilità» in Italia di strutture idonee «a ricevere rifiuti pericolosi senza Tenorm e senza amianto». In quanto, si legge nel ricorso firmato dall'avvocato Angelo Calzone, «i quesiti» posti dall'Istituto «agli impianti» non hanno riguardato i «rifiuti pericolosi e non pericolosi, non contenenti amianto e Tenorm, ma l’esatto contrario». Infatti, osserva il legale, «le imprese hanno risposto facendo riferimento ai rifiuti pericolosi contenenti amianto con o senza Tenorm ad esclusione della Sovreco». Con quest'ultima che, «dopo aver spiegato di non essere autorizzata a smaltire rifiuti pericolosi contenenti amianto e Tenorm», ha aggiunto «l’informazione (non richiesta) relativa alla capacità a ricevere rifiuti pericolosi senza Tenorm e amianto». Da qui la contestazione delle ricorrenti.
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