
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Prima Penale (Teresa Lidia Gennaro, presidente, a latere Wanda Romanò e Giada Maria Lamanna, giudici), ha emesso sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di concussione, nei confronti di Giuseppe Megna, settantacinque anni, geometra, già responsabile del settore tecnico del Comune di Squillace, ora in pensione.
Nata da una denunzia confidenziale di un noto imprenditore catanzarese a personale della Stazione dei Carabinieri di Catanzaro Lido, l’indagine ha visto indagato il geometra Megna insieme ad altre persone dapprima del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e, successivamente, quale imputato, del reato di concussione.
L’Ufficio di Procura, nel corso delle indagini preliminari, chiese per il Tecnico del Comune di Squillace l’applicazione della custodia cautelare in carcere; tale richiesta venne respinta dal G.I.P. (dott. Giuseppe Perri) con ampia motivazione soprattutto in merito all’inattendibilità del dichiarato accusatorio da parte delle presunte “vittime”.
Per altri fatti, nel seguito del processo dichiarati prescritti con una sentenza del 2024, l’Ufficio di Procura ottenne dal G.I.P. la misura interdittiva della sospensione dal servizio nei confronti del Megna; tale misura venne successivamente revocata.
Il Tribunale del Riesame, pure adito dall’Ufficio di Procura, confermò il rigetto della misura cautelare della custodia in carcere per l’evidente inattendibilità delle propalazioni accusatorie a carico del Tecnico squillacese, ma il Giudice dell’Udienza Preliminare (dott. Antonio Battaglia), rinviò a giudizio l’imputato.
Al termine della lunga istruttoria dibattimentale il PM (dott.ssa Sarah Cacciaguerra), nella propria requisitoria, ha richiesto l’assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste” per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, così riqualificato il reato di concussione, in precedenza contestato; in via subordinata, il PM ha richiesto pronunziarsi, per il reato, siccome riqualificato, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Il Comune di Squillace, all’epoca dei fatti guidato dal Sindaco, dott. Pasquale Muccari, si è costituito parte civile nei confronti del proprio dipendente (ora in pensione) col patrocinio dell’Avvocato Fabrizio Costarella; il difensore dell’Amministrazione Comunale, nel corso della discussione finale, richiamandosi al fenomeno della “concussione c.d. ambientale”, ha richiesto la condanna del Megna ad € 150.000,00 per risarcimento dei danni cagionati all’Amministrazione dall’asserita condotta del dipendente.
Durante il processo, Giuseppe Megna, col patrocinio dei suoi difensori Avvocati Nunzio Raimondi e Manuela Costa, ha contestato radicalmente ogni addebito, dimostrando, anche attraverso una poderosa produzione documentale, l’assoluta insussistenza dei fatti dal denunciante attribuiti all’imputato, nonché evidenziando le contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni uditi nel processo.
Dopo la sentenza gli Avvocati del geometra Megna hanno dichiarato: “Nel corso di questa lunghissima procedura giudiziaria, il geometra Megna ha subito danni irreparabili. A cominciare da quelli fisici cagionati dallo stress provocato da una denunzia chiaramente menzognera e falsa e da un’iniziativa giudiziaria all’evidenza infondata. La vita di quest’uomo è stata sconvolta da questa vicenda anche sul piano reputazionale essendo stata la sua immagine, personale e professionale, connotata sempre da onorato giudizio ed intemerata rettitudine ed, a causa di una tale incredibile vicenda gettata nella polvere. Dopo tanti anni la giustizia rende omaggio alla verità restituendo a questa persona la stima ed il credito che, con tanti anni di duro ed irreprensibile lavoro, si è conquistati. Chi ha prodotto il biasimo pubblico e privato conseguente a questa autentica calunnia ne risponderà, dunque, davanti alla giustizia.”
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